Art. 14 Funzioni metropolitane 1. La Regione promuove l'integrazione socio-economica delle funzioni metropolitane del territorio regionale e ne favorisce il governo strategico in stretta collaborazione con le autonomie locali, attuando forme specifiche di coordinamento, anche interregionale, per lo sviluppo del sistema dei servizi e delle infrastrutture di rango metropolitano, con particolare riferimento a reti della mobilita', piattaforme portuali e aeroportuali, logistica, ricerca e universita', poli fieristici, poli sanitari di interesse regionale, istituzioni culturali di interesse regionale.