Art. 14 

				 
                       Funzioni metropolitane 

 
    1.  La  Regione  promuove  l'integrazione  socio-economica  delle
funzioni metropolitane del territorio regionale  e  ne  favorisce  il
governo strategico in stretta collaborazione con le autonomie locali,
attuando forme specifiche di coordinamento, anche interregionale, per
lo sviluppo del sistema dei servizi e delle infrastrutture  di  rango
metropolitano, con particolare riferimento a  reti  della  mobilita',
piattaforme   portuali   e   aeroportuali,   logistica,   ricerca   e
universita', poli fieristici, poli sanitari di  interesse  regionale,
istituzioni culturali di interesse regionale.