Art. 17 

				 
                         Potere sostitutivo 

 
    1. Sulla base dei principi di sussidiarieta' e di  adeguatezza  e
nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione, nelle
materie di competenza regionale, puo'  sostituirsi  ad  organi  degli
enti locali in  caso  di  inerzia  o  di  inadempimento  di  obblighi
stabiliti dalla legge. 
    2. L'atto di sostituzione e' adottato sentiti l'ente  interessato
e il Consiglio delle autonomie locali.