Art. 17 Potere sostitutivo 1. Sulla base dei principi di sussidiarieta' e di adeguatezza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione, nelle materie di competenza regionale, puo' sostituirsi ad organi degli enti locali in caso di inerzia o di inadempimento di obblighi stabiliti dalla legge. 2. L'atto di sostituzione e' adottato sentiti l'ente interessato e il Consiglio delle autonomie locali.