Art. 18 Rapporti internazionali, con l'Unione europea e interregionali 1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo, contribuisce alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea. 2. La Regione promuove forme di collaborazione, anche stipulando accordi ed intese, con Stati o enti territoriali di altri Stati, con particolare attenzione a quelli transfrontalieri, finalizzate a favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali della comunita' veneta. Promuove inoltre una politica per l'arco alpino in coordinamento con gli Stati e le regioni che ne siano interessati. 3. La Regione favorisce la collaborazione con altre regioni e sostiene intese tra gli enti locali veneti e quelli di regioni confinanti. 4. Al fine di promuovere il ruolo del Veneto nel contesto internazionale e di favorire relazioni di collaborazione con realta' territoriali ed economiche di altri Paesi, con particolare riferimento alle comunita' venete nel mondo, la Regione, senza oneri per il bilancio regionale, puo' conferire specifici incarichi a soggetti particolarmente rappresentativi delle istituzioni, dell'economia e della cultura del Veneto.