Art. 18 

				 
   Rapporti internazionali, con l'Unione europea e interregionali 

 
    1. La Regione conforma la propria  azione  ai  principi  ed  agli
obblighi  derivanti  dall'ordinamento  europeo,   contribuisce   alla
determinazione delle politiche dell'Unione  europea,  partecipa  alle
decisioni dirette alla formazione  degli  atti  normativi  europei  e
provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali
e degli atti dell'Unione europea. 
    2. La Regione promuove forme di collaborazione, anche  stipulando
accordi ed intese, con Stati o enti territoriali di altri Stati,  con
particolare  attenzione  a  quelli  transfrontalieri,  finalizzate  a
favorire lo sviluppo dei  rapporti  economici,  culturali  e  sociali
della comunita' veneta. Promuove  inoltre  una  politica  per  l'arco
alpino in coordinamento con gli Stati  e  le  regioni  che  ne  siano
interessati. 
    3. La Regione favorisce la collaborazione  con  altre  regioni  e
sostiene intese tra gli  enti  locali  veneti  e  quelli  di  regioni
confinanti. 
    4. Al fine  di  promuovere  il  ruolo  del  Veneto  nel  contesto
internazionale e di favorire relazioni di collaborazione con  realta'
territoriali  ed  economiche  di   altri   Paesi,   con   particolare
riferimento alle comunita' venete nel mondo, la Regione, senza  oneri
per il bilancio  regionale,  puo'  conferire  specifici  incarichi  a
soggetti   particolarmente   rappresentativi    delle    istituzioni,
dell'economia e della cultura del Veneto.