Art. 10 
 
                             Assunzioni 
 
    1. Nel caso di pari merito nelle graduatorie dei concorsi e delle
selezioni, la preferenza nell'assunzione o nell'avanzamento e'  data,
dopo aver rispettato i titoli di preferenza previsti dalla  normativa
vigente,  al  genere  meno  rappresentato  nella   specifica   figura
professionale o qualifica. 
    2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale  concesso
per esigenze familiari hanno precedenza  nella  copertura  dei  posti
vacanti a tempo pieno della medesima qualifica o categoria.