Art. 8 
 
                        Piani per la parita' 
 
    1. Gli enti locali con popolazione superiore ai  30.000  abitanti
elaborano dei piani per la promozione della  parita'  fra  i  generi,
definiti piani per la parita'. 
    2. I piani per la parita' sono  predisposti  per  un  periodo  di
cinque anni e sono verificati periodicamente. 
    3. Nei piani per la parita' e' stabilito con quali  tempi  e  con
quali misure in materia di organizzazione, di organico, di formazione
e  di  aggiornamento,  nonche'  in  quali  strutture  devono   essere
diminuiti e gradualmente rimossi l'eventuale sottorappresentazione di
un genere ed eventuali svantaggi per il genere sottorappresentato. 
    4. Se e' prevista una riduzione dei posti in organico, i piani di
parita' prevedono che la quota  del  genere  sottorappresentato,  con
riferimento alle qualifiche funzionali e alle posizioni dirigenziali,
resti almeno uguale. 
    5. In sede di prima applicazione i  piani  per  la  parita'  sono
adottati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.