Art. 8 Piani per la parita' 1. Gli enti locali con popolazione superiore ai 30.000 abitanti elaborano dei piani per la promozione della parita' fra i generi, definiti piani per la parita'. 2. I piani per la parita' sono predisposti per un periodo di cinque anni e sono verificati periodicamente. 3. Nei piani per la parita' e' stabilito con quali tempi e con quali misure in materia di organizzazione, di organico, di formazione e di aggiornamento, nonche' in quali strutture devono essere diminuiti e gradualmente rimossi l'eventuale sottorappresentazione di un genere ed eventuali svantaggi per il genere sottorappresentato. 4. Se e' prevista una riduzione dei posti in organico, i piani di parita' prevedono che la quota del genere sottorappresentato, con riferimento alle qualifiche funzionali e alle posizioni dirigenziali, resti almeno uguale. 5. In sede di prima applicazione i piani per la parita' sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.