Art. 9 Acquisizione di dati statistici delle amministrazioni locali 1. Gli enti locali individuati dall'art. 8 pubblicano sul loro sito internet ogni anno, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, i dati statistici sulla proporzione fra i due generi per ognuna delle seguenti categorie: a) per servizi ovvero per analoghe unita' organizzative; b) per tipo di rapporto lavorativo; c) per qualifica funzionale o categoria; d) per funzioni; e) per tempo pieno e parziale, distinguendo fra le diverse forme; f) per classi di stipendio, tenendo conto di premi di produttivita', indennita' e aumenti individuali di stipendio; g) per monte salari per uomini e donne; h) per eta'; i) per grado di istruzione delle/dei dipendenti; l) per stato di famiglia, nonche' numero ed eta' delle figlie e dei figli delle/dei dipendenti. 2. Sono inoltre pubblicati i dati sul numero di donne e di uomini che rispetto all'ultima pubblicazione: a) svolgono funzioni di livello apicale; b) hanno partecipato a iniziative di formazione e aggiornamento; c) hanno ottenuto premi di produttivita', indennita' o aumenti individuali di stipendio; d) hanno cambiato servizio, ufficio o unita' organizzativa.