Art. 3 
 
       Norme in materia di finanziamento della spesa sanitaria 
 
    1. Nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale adita in
materia e' disposta la compartecipazione regionale  al  finanziamento
del fabbisogno sanitario in misura  corrispondente  all'aliquota  del
49,11 per cento di cui all'articolo 1,  comma  830,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
    2. Per il biennio 2012-2013, i migliori risultati d'esercizio del
servizio sanitario  regionale  rispetto  all'equilibrio  di  bilancio
sanitario, nella misura verificata dai competenti Tavoli  tecnici  di
verifica dell'attuazione del Piano di rientro, sono  disponibili  per
finalita' extrasanitarie da individuare con  successiva  disposizione
normativa. 
    3. Per l'esercizio finanziario 2012, le risorse di cui all'intesa
tra lo Stato e la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 2,  comma
90, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  per  l'importo  pari  a
343.000 migliaia di euro, sono destinate alle finalita' nel  medesimo
comma previste. 
    4. A valere  sulle  disponibilita'  dell'U.P.B.  4.2.1.5.3,  del-
l'U.P.B. 4.2.1.5.5, dell'U.P.B.  4.3.1.5.4,  dell'U.P.B.  7.3.1.3.2.,
dell'U.P.B. 8.2.1.3.6. e dell'U.P.B. 13.2.1.3.5  e'  accantonata  una
quota, pari a 343.000 migliaia di euro,  da  utilizzare  in  caso  di
mancato raggiungimento entro il 31 luglio 2012 dell'intesa richiamata
al comma 3. 
    5.  In  relazione  all'accertamento   delle   entrate   derivanti
dall'attuazione del comma 3 e' disposto, ai sensi  dell'articolo  10,
comma 2, della legge regionale 8 luglio  1977,  n.  47  e  successive
modifiche ed integrazioni, uno specifico  accantonamento  negativo  -
codice 1002 - previsto  nella  Tabella  'A'  allegata  alla  presente
legge.  Il  Ragioniere  Generale  della  Regione  e'  autorizzato  ad
iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, le  relative  somme
che  sono  destinate  agli  interventi  previsti  nel  corrispondente
accantonamento positivo codice 1002.