Art. 3 Norme in materia di finanziamento della spesa sanitaria 1. Nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale adita in materia e' disposta la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario in misura corrispondente all'aliquota del 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Per il biennio 2012-2013, i migliori risultati d'esercizio del servizio sanitario regionale rispetto all'equilibrio di bilancio sanitario, nella misura verificata dai competenti Tavoli tecnici di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, sono disponibili per finalita' extrasanitarie da individuare con successiva disposizione normativa. 3. Per l'esercizio finanziario 2012, le risorse di cui all'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per l'importo pari a 343.000 migliaia di euro, sono destinate alle finalita' nel medesimo comma previste. 4. A valere sulle disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.3, del- l'U.P.B. 4.2.1.5.5, dell'U.P.B. 4.3.1.5.4, dell'U.P.B. 7.3.1.3.2., dell'U.P.B. 8.2.1.3.6. e dell'U.P.B. 13.2.1.3.5 e' accantonata una quota, pari a 343.000 migliaia di euro, da utilizzare in caso di mancato raggiungimento entro il 31 luglio 2012 dell'intesa richiamata al comma 3. 5. In relazione all'accertamento delle entrate derivanti dall'attuazione del comma 3 e' disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo - codice 1002 - previsto nella Tabella 'A' allegata alla presente legge. Il Ragioniere Generale della Regione e' autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, le relative somme che sono destinate agli interventi previsti nel corrispondente accantonamento positivo codice 1002.