Art. 5 
 
       Proroghe di contratti di personale a tempo determinato 
 
    1.  Nelle  more  dei   processi   di   riorganizzazione   interna
dell'Amministrazione regionale, previa verifica della imprescindibile
esigenza del fabbisogno di  risorse  umane  da  parte  dei  dirigenti
generali e della definizione dei processi di stabilizzazione  di  cui
al comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 29  dicembre  2010,
n. 24 e al fine di non interrompere le attivita' connesse ai  compiti
straordinari in  materia  di  protezione  civile,  ambientale  e  del
territorio,  delle  acque  e  dei  rifiuti  e  nel   rispetto   delle
disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove  ricorrano  i
presupposti di legge, nell'articolo 14, commi  24-bis  e  24-ter  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, l'amministrazione regionale e' autorizzata a continuare
ad avvalersi, fino al termine  massimo  del  31  dicembre  2012,  del
personale titolare di contratti autorizzati, ai sensi delle norme  di
seguito indicate, gia' prorogati ai sensi della  legge  regionale  11
aprile 2012, n. 23: 
      a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14  aprile  2006,
n. 16; 
      b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009,
n.  13,  come  prorogati  dall'articolo  51,  comma  6,  della  legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11; 
      c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009,
n.  13,  come  prorogati  dall'articolo  51,  comma  6,  della  legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11; 
      d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed  e)  della  legge
regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti  dalla  proroga
di cui all'articolo 51, comma 8,  della  legge  regionale  12  maggio
2010, n. 11; 
      e) articolo 1, comma 7, lettera b)  della  legge  regionale  29
dicembre 2009, n. 13; 
      f) articolo 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003,  n.  21;
articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2,
comma 3, della legge regionale 1° febbraio 2006, n.  4;  articolo  8,
comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; 
      g) articolo 7, comma 13,  della  legge  regionale  22  dicembre
2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni. 
    2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
1  e'  autorizzata  per  l'esercizio  finanziario   2012   la   spesa
complessiva di 19.374 migliaia di euro, di cui: 
      a) 736 migliaia di euro per le finalita' del comma  1,  lettera
a); 
      b) 9.541 migliaia di euro per le finalita' del comma 1, lettera
b); 
      c) 5.373 migliaia di euro per le finalita' del comma 1, lettera
c); 
      d) 2.336 migliaia di euro per le finalita' del comma 1, lettera
d) e lettera e) di cui 1.248 migliaia di euro destinati al  personale
a tempo determinato gia' utilizzato per l'elaborazione del  piano  di
assetto idrogeologico (PAI); 
      e) 1.140 migliaia di euro per le finalita' del comma 1, lettera
f); 
      f) 248 migliaia di euro per le finalita' del comma  1,  lettera
g). 
    3.  I  contratti  relativi  al  personale  a  tempo   determinato
individuato all'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2012,  n.
5 sono prorogati fino al termine massimo del 31 dicembre 2012,  ferme
restando le prescrizioni contenute nel medesimo  articolo  3.  A  tal
fine e' autorizzata, per l'esercizio  finanziario  2012,  l'ulteriore
spesa di 952 migliaia di euro (U.P.B. 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).