Art. 5 Proroghe di contratti di personale a tempo determinato 1. Nelle more dei processi di riorganizzazione interna dell'Amministrazione regionale, previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali e della definizione dei processi di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e al fine di non interrompere le attivita' connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale e' autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al termine massimo del 31 dicembre 2012, del personale titolare di contratti autorizzati, ai sensi delle norme di seguito indicate, gia' prorogati ai sensi della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23: a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11; c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11; d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11; e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13; f) articolo 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di 19.374 migliaia di euro, di cui: a) 736 migliaia di euro per le finalita' del comma 1, lettera a); b) 9.541 migliaia di euro per le finalita' del comma 1, lettera b); c) 5.373 migliaia di euro per le finalita' del comma 1, lettera c); d) 2.336 migliaia di euro per le finalita' del comma 1, lettera d) e lettera e) di cui 1.248 migliaia di euro destinati al personale a tempo determinato gia' utilizzato per l'elaborazione del piano di assetto idrogeologico (PAI); e) 1.140 migliaia di euro per le finalita' del comma 1, lettera f); f) 248 migliaia di euro per le finalita' del comma 1, lettera g). 3. I contratti relativi al personale a tempo determinato individuato all'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 sono prorogati fino al termine massimo del 31 dicembre 2012, ferme restando le prescrizioni contenute nel medesimo articolo 3. A tal fine e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, l'ulteriore spesa di 952 migliaia di euro (U.P.B. 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).