Art. 4 Programmazione 1. Nell'ambito del ciclo di gestione della performance la fase della programmazione si sviluppa attraverso: a) il programma pluriennale dell'intera legislatura, con eventuali aggiornamenti annuali, redatto dal Presidente della Regione con lo scopo di indicare i contenuti fondamentali dell'attivita' di Governo e le principali politiche dell'amministrazione; b) la direttiva annuale recante l'individuazione degli indirizzi strategici di carattere generale, con specifico riferimento agli obiettivi intersettoriali, adottata dal Presidente della Regione entro il mese di settembre dell'anno precedente; c) il piano triennale della performance, aggiornato annualmente, ovvero un documento unico programmatico, contenente anche le direttive annuali assessoriali, adottato dal Presidente della Regione. Il Piano della performance, che deve essere redatto in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, provvede ad individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed i connessi obiettivi operativi. Con riferimento ai predetti obiettivi il Piano definisce le risorse assegnate ai responsabili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance ed i tempi cui gli indicatori vanno riferiti. Gli obiettivi sono definiti ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. Il Piano recepisce i programmi redatti da ciascun ramo dell'amministrazione ed e' articolato sui seguenti livelli: obiettivi intersettoriali (strategici), di raccordo tra le politiche intraprese dai diversi assessorati; obiettivi settoriali (strategici), riguardanti le politiche intraprese da ogni singolo assessorato; obiettivi operativi, descrittivi del modo in cui un singolo dipartimento concorre al perseguimento di corrispondenti obiettivi strategici dell'assessorato; azioni, consistenti, per ciascun obiettivo operativo, nell'esplicitazione di risorse, responsabilita', indicatori di performance e tempi. 3. Il procedimento di adozione del Piano si conclude entro il 31 gennaio di ogni anno. Al fine di garantirne il coordinamento e l'uniformita', il Piano e' formalmente adottato dal Presidente della Regione dopo aver acquisito i piani che ciascun assessore regionale, entro il 31 dicembre, ha elaborato in base alle proposte pervenute dai dirigenti preposti ai dipartimenti e/o strutture equiparate. Nell'ambito dei dipartimenti e/o strutture equiparate le procedure di programmazione delle articolazioni intermedie e delle unita' operative vengono avviate nel mese di settembre. 4. Il Presidente, prima dell'adozione, verifica, avvalendosi degli uffici di Gabinetto, cui sono affidate le funzioni di programmazione e monitoraggio ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, la coerenza di ciascun piano assessoriale rispetto alla direttiva annuale e provvede all'acquisizione del parere dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al successivo art. 11. 5. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite, in raccordo con i dirigenti di vertice interessati, all'interno del Piano della performance. 6. La ritardata formulazione da parte dei dirigenti di vertice delle proposte di competenza, propedeutiche all'adozione del Piano della performance, e' valutata agli effetti della determinazione della retribuzione di risultato, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti; non e' erogata la retribuzione di risultato ai dirigenti di vertice che abbiano concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti. In ipotesi di mancata adozione del Piano della performance l'amministrazione regionale non puo' procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. 7. Entro il mese di febbraio, e comunque entro un mese dalla definizione del Piano della performance, i dirigenti di vertice, coadiuvati dai rispettivi servizi di controllo di gestione, predispongono il piano di lavoro e provvedono all'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti responsabili di aree e/o servizi.