Art. 5 Monitoraggio della performance e relazione sulla performance 1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti apicali, verificano, durante il periodo di riferimento, l'andamento della performance rispetto agli obiettivi contenuti nel Piano di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera c) e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. 2. L'attivita' di monitoraggio prende avvio con l'approvazione del Piano della performance e comporta un costante riscontro della coerenza e della sostenibilita' delle azioni e degli interventi posti in essere rispetto agli obiettivi da conseguire. 3. Il Presidente della Regione, entro il 30 aprile, acquisite le relazioni predisposte entro il 30 marzo da ciascun assessore regionale in collaborazione con i vertici delle rispettive amministrazioni, adotta un documento unico denominato Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 4. Ai fini di cui ai precedenti commi, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze del sistema interno di controllo di gestione e possono, altresi', avvalersi dei dati acquisiti dalla struttura tecnica di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione.