Art. 5 
 
    Monitoraggio della performance e relazione sulla performance 
 
    1.  Gli  organi  di  indirizzo  politico-amministrativo,  con  il
supporto dei dirigenti apicali, verificano,  durante  il  periodo  di
riferimento, l'andamento della performance  rispetto  agli  obiettivi
contenuti nel Piano di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera  c)
e propongono, ove  necessario,  interventi  correttivi  in  corso  di
esercizio. 
    2. L'attivita' di monitoraggio prende  avvio  con  l'approvazione
del Piano della performance e comporta un  costante  riscontro  della
coerenza e della sostenibilita' delle azioni e degli interventi posti
in essere rispetto agli obiettivi da conseguire. 
    3. Il Presidente della Regione, entro il 30 aprile, acquisite  le
relazioni  predisposte  entro  il  30  marzo  da  ciascun   assessore
regionale  in  collaborazione  con   i   vertici   delle   rispettive
amministrazioni, adotta un documento unico denominato Relazione sulla
performance che evidenzia, a  consuntivo,  con  riferimento  all'anno
precedente,  i  risultati  organizzativi  e   individuali   raggiunti
rispetto ai  singoli  obiettivi  programmati  ed  alle  risorse,  con
rilevazione degli eventuali scostamenti,  e  il  bilancio  di  genere
realizzato. 
    4. Ai fini di cui ai precedenti commi, gli  organi  di  indirizzo
politico-amministrativo si avvalgono  delle  risultanze  del  sistema
interno di controllo di gestione e possono, altresi',  avvalersi  dei
dati acquisiti dalla struttura  tecnica  di  supporto  dell'Organismo
indipendente di valutazione.