Art. 6 Funzioni di programmazione e monitoraggio 1. Le funzioni di programmazione e monitoraggio sono espletate dagli uffici di Gabinetto del Presidente della Regione e degli assessori regionali. 2. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione le funzioni di programmazione e monito-raggio sono assegnate a tre dipendenti dell'Amministrazione regionale di cui uno con qualifica dirigenziale. 3. Nell'ambito degli uffici di Gabinetto degli assessori regionali le funzioni di programmazione e monitoraggio sono assegnate ad un dipendente dell'amministrazione regionale. 4. Il dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione di cui al comma 2 deve essere prioritariamente individuato tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea, specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale, in materie giuridiche. Per le lauree in discipline diverse e' richiesto altresi' un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette ovvero in uno dei seguenti settori: dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione delle performance e dei risultati. In mancanza dei superiori requisiti, i dirigenti devono essere in possesso di esperienza almeno quinquennale di pianificazione e controllo della gestione, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati. 5. Gli altri dipendenti di cui ai commi 2 e 3 devono essere in possesso di documentata esperienza acquisita in materia di pianificazione e controllo della gestione, dell'organizzazione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.