Art. 6 
 
              Funzioni di programmazione e monitoraggio 
 
    1. Le funzioni di programmazione e  monitoraggio  sono  espletate
dagli uffici di  Gabinetto  del  Presidente  della  Regione  e  degli
assessori regionali. 
    2. Nell'ambito dell'Ufficio di  Gabinetto  del  Presidente  della
Regione le funzioni di programmazione e monito-raggio sono  assegnate
a tre  dipendenti  dell'Amministrazione  regionale  di  cui  uno  con
qualifica dirigenziale. 
    3.  Nell'ambito  degli  uffici  di  Gabinetto   degli   assessori
regionali le funzioni di programmazione e monitoraggio sono assegnate
ad un dipendente dell'amministrazione regionale. 
    4. Il dirigente dell'Ufficio di Gabinetto  del  Presidente  della
Regione di cui al comma 2 deve  essere  prioritariamente  individuato
tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti: diploma  di  laurea,
specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente  ordinamento
degli studi, in  una  delle  seguenti  discipline:  in  economia,  in
ingegneria gestionale,  in  materie  giuridiche.  Per  le  lauree  in
discipline  diverse  e'  richiesto  altresi'  un  titolo  di   studio
post-universitario in profili afferenti alle materie suddette  ovvero
in uno dei seguenti  settori:  dell'organizzazione  e  del  personale
delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione
e controllo  di  gestione,  della  misurazione  e  valutazione  delle
performance e dei risultati. In mancanza dei superiori  requisiti,  i
dirigenti devono essere in possesso di esperienza almeno quinquennale
di pianificazione e controllo della  gestione,  della  misurazione  e
valutazione della performance e dei risultati. 
    5. Gli altri dipendenti di cui ai commi 2 e 3  devono  essere  in
possesso  di  documentata  esperienza   acquisita   in   materia   di
pianificazione e controllo della  gestione,  dell'organizzazione  del
personale, della misurazione e valutazione della  performance  e  dei
risultati.