Art. 5. Presidente Il presidente e il vice presidente dell'Istituto sono nominati dal consiglio regionale. Il presidente: a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico; b) rappresenta l'Istituto, provvede agli atti di ordinaria amministrazione ed esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione; c) in caso di urgenza o per delega del consiglio di amministrazione adotta propri provvedimenti da sottoporre a ratifica, nel rispetto delle leggi vigenti e nei limiti delle competenze e delle materie stabilite con atto deliberativo dal consiglio di amministrazione medesimo; d) provvede a dare attuazione alle direttive impartite dalla Regione.