Art. 5.
                              Presidente
 
   Il presidente e il vice presidente dell'Istituto sono nominati dal
consiglio regionale.
   Il presidente:
     a)  convoca  e  presiede  il  consiglio  di amministrazione e il
comitato scientifico;
     b)  rappresenta  l'Istituto,  provvede  agli  atti  di ordinaria
amministrazione  ed  esegue  le  deliberazioni   del   consiglio   di
amministrazione;
     c)   in   caso   di  urgenza  o  per  delega  del  consiglio  di
amministrazione adotta propri provvedimenti da sottoporre a ratifica,
nel  rispetto  delle  leggi  vigenti  e nei limiti delle competenze e
delle materie  stabilite  con  atto  deliberativo  dal  consiglio  di
amministrazione medesimo;
     d)  provvede  a  dare  attuazione alle direttive impartite dalla
Regione.