Art. 2. Piano occupazionale 1. L'amministrazione regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, promuovera' ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione del problema occupazionale finalizzandola: a) allo sviluppo dei servizi per rispondere piu' adeguatamente ai bisogni della comunita'; b) alla riqualificazione dei servizi esistenti per renderli piu' efficienti ed efficaci. 2. A tal fine verra' formulato annualmente dalla giunta regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili comprese quelle di cui all'art. 16, comma quarto della presente legge, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati. 3. La individuazione del fabbisogno avverra' a seguito della revisione nei modi di legge della pianta organica conseguente all'analisi delle funzioni e verifica dei carichi di lavoro. 4. Il processo riorganizzativo dovra' tendere: a) alla realizzazione del massimo di flessibilita' della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali; b) all'attivazione dei processi di mobilita' anche mediante riconversione e riqualificazione del personale; c) all'incremento di efficienza e produttivita' dell'ente, utilizzando anche il rapporto a tempo parziale, con previsione dell'articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze. 5. Il programma annuale di occupazione sara' inviato all'osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il dipartimento della funzione pubblica. 6. E' istituito, nell'ambito della segreteria generale della programmazione, l'osservatorio sul pubblico impiego.