Art. 3.
                         Progetti finalizzati
 
   1.  In  attuazione  di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica  1  febbraio  1986,  n.  13,  la  giunta
regionale,  per accertate esigenze di carattere specifico finalizzate
alla realizzazione di nuovi servizi  o  al  miglioramento  di  quelli
esistenti,  non froneggiabili con solo personale di ruolo, sentite le
organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative,   potra'
predisporre  appositi  progetti finalizzati di durata non superiore a
un anno, contenenti la precisa indicazione del personale  occorrente,
distinto  per  qualifica  funzionale e profilo professionale, e degli
obiettivi  da  perseguire,  nonche'  svolgere,   qualora   richiesta,
funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  dei progetti di competenza
degli enti locali.
   2.  I  progetti  di  cui  al  comma  1 avranno in linea di massima
riferimento alle seguenti attivita': contratti di  formazione-lavoro;
assistenza  agli  anziani  e  handicappati; difesa del litorale e sua
utilizzazione sociale; tutela  dell'ambiente;  ecologia;  difesa  del
suolo,  del  patrimonio  boschivo e floro-faunistico; conservazione e
realizzazione dei beni culturali e turistici;  sistemi  integrati  di
educazione,   nonche'  ogni  iniziativa  di  sostegno,  promozione  e
sviluppo delle attivita' produttive e terziarie.
   3.  I progetti saranno finanziati, nell'ambito delle risorse a tal
fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle  integrative  che
la  Regione  potra'  indicare  nel  proprio bilancio, in relazione ad
autonome valutazioni finanziarie.
   4.  I  progetti finalizzati saranno attuati in parte con personale
gia' in servizio e in parte con personale reclutato  con  rapporto  a
tempo  determinato,  nei  limiti  di durata e con le modalita' e alle
condizioni che saranno stabilite con legge dello Stato secondo quanto
previsto  al  punto  3  dell'art.  3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.