Art. 4.
         Rapporto di lavoro a tempo determinato e stagionale
 
   1.  Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti
e  con  le  modalita'  previste  dalla  vigente  normativa,  mediante
graduatorie  predisposte  sulla  base  di selezioni per prove e/o per
titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la prima  e  la
quarta  qualifica  funzionale,  potra'  altresi' essere fatto ricorso
alle  graduatorie  degli  uffici  di  collocamento   territorialmente
competenti in relazione alla sede di lavoro.
   2.  Nei  limiti  previsti dalla legislazione vigente in materia, i
lavoratori  stagionali  debbono  essere   reclutati   tramite   prove
selettive  attitudinali  inerenti  al  relativo  profilo  o  mediante
graduatorie del collocamento ordinario.
   3.  I  servizi  prestati  nelle  stagioni precedenti costituiscono
precedenza  per  la  riassunzione  ai  sensi  dell'art.  8-  bis  del
decreto-legge  29  gennaio  1983, n. 17, convertito con modificazioni
con legge 25 marzo 1983, n. 79.
   4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si
trasformino posti stagionali in posti di ruolo  la  precedenza  nella
copertura  degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari
profilo professionale secondo i seguenti criteri:
     a)  in  caso  di assunzione o selezione gia' avvenuta attraverso
concorso pubblico con prova selettiva attitudinale  per  il  relativo
profilo,  l'inquadramento  avviene  attingendo  dalle  graduatorie di
precedenti  concorsi  gia'  espletati  per   il   medesimo   profilo,
cominciando  a utilizzare, a tal fine, la graduatoria piu' remota non
anteriore a tre anni;
     b)  nel  caso  di  assunzione per chiamata, l'inquadramento deve
avvenire previo concorso per titoli e  prove  selettive  attitudinali
per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno
nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo  triennio,
nel  profilo  da  ricoprire  e  purche'  siano in possesso di tutti i
requisiti prescritti per tale profilo e non abbiano superato all'atto
della prima assunzione i limiti di eta' stabiliti dalla legge.
  5.  Al personale di cui ai punti a) e b) del comma 4 e' corrisposto
il  trattamento  economico  iniziale  del  personale  di   ruolo   di
corrispondente profilo professionale.
   6.   Allo   stesso   personale  compete  l'indennita'  integrativa
speciale,  il  rateo  della  tredicesima  mensilita',  l'aggiunta  di
famiglia   se   dovuta   e,   alla  fine  del  rapporto  a  richiesta
dell'interessato, la liquidazione calcolata in dodicesimi.
   7.  Al  personale  non  di  ruolo  assunto  con incarico annuale o
stagionale, competono congedi  retribuiti  per  malattia  fino  a  30
giorni  annui  nonche'  permessi  sindacali  fino  a  12  ore annue e
comunque in misura proporzionale  per  dodicesimi  riferiti  all'arco
temporale del rapporto di servizio.