Art. 5. Norme per l'accesso 1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante: a) concorso pubblico; b) ricorso al collocamento secondo le modalita' indicate nel presente articolo; c) corso-concorso pubblico. 2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalita' del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate e in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. 3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilita' al pubblico impiego, puo' aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica). 4. Alle prove selettive di cui al comma 3, e' ammesso il personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al comma 9. 5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione a un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. 6. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui dovra' far parte almeno un docente del corso, procedera' a esami scritti e orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri generali e le modalita' di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati dall'amministrazione in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 7. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi. 8. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro 6 mesi dalla data del relativo bando. 9. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potra' giungere fino al 40%, recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilita' di cui all'art. 6. Alla riserva dei posti puo' accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con un'anzianita' di servizio di due anni, per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa e' ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con un'anzianita' di almeno tre anni e con medesima professionalita' o di cinque se di professionalita' diversa, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso. 10. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali per i diversi profili professionali; in tutti gli altri casi la riserva opera mediante compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale. 11. La graduatoria del concorso e' unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, puo' ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni. 12. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni. 13. Le graduatorie restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste nella presente legge per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale vacanti e disponibili, a eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'espletamento delle procedure concorsuali. 14. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da un membro della giunta regionale o da altra persona esperta designata nel decreto di nomina, che la presiede, e da un massimo di quattro membri di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. Le commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Regione. 15. I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, provvede d'ufficio il Presidente della Regione nominando, anche tra il personale regionale, le persone chiamate a sostituire i componenti non designati tempestivamente. 16. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianita' conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianita', il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.