Art. 7.
                          Pari opportunita'
 
   1. Al fine di attivare misure e meccanismi intesi a consentire una
reale parita' tra uomini e donne all'interno  del  comparto,  saranno
definiti,   con   la   contrattazione   decentrata,   interventi  che
concretizzano "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
   2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne,
verra' istituito con la partecipazione delle organizzazioni sindacali
apposito  comitato  per  la  pari  opportunita',  che proponga misure
idonee  a  creare  effettive  condizioni  di  pari   opportunita'   e
relazioni,  almeno  una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in
cui si  trovano  le  lavoratrici  rispetto  alle  attribuzioni,  alle
mansioni,  alla  partecipazione  ai  corsi di aggiornamento, ai nuovi
ingressi.