Art. 7. Pari opportunita' 1. Al fine di attivare misure e meccanismi intesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che concretizzano "azioni positive" a favore delle lavoratrici. 2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, verra' istituito con la partecipazione delle organizzazioni sindacali apposito comitato per la pari opportunita', che proponga misure idonee a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazioni, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.