Art. 13.
 
   1.  Dopo  l'art.  3 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 78 e'
aggiunto il seguente art. 3- bis:
   "Art. 3- bis (Personale)
   1.  Fino  a  quando  non  si provvedera' alla determinazione della
pianta  organica,  il  consorzio  si  avvale  di  personale  messo  a
disposizione  dalla  Regione  e  dagli  enti  consorziati,  ovvero di
personale assunto a tempo  determinato,  con  le  procedure  previste
dalla vigente legislazione regionale in materia".
   2.  Dopo l'art. 5 delle leggi regionali 16 settembre 1983, nn. 76,
77, 78, 80, 82 e delle leggi  regionali  19  marzo  1984,  n.  17;  8
settembre 1984, n. 47; 1 giugno 1985, n. 70, e' aggiunto il seguente
art. 5- bis:
   "Art. 5- bis (Personale)
   1.  Fino  a  quando  non  si provvedera' alla determinazione della
pianta  organica,  il  consorzio  si  avvale  di  personale  messo  a
disposizione  dalla  Regione  e  dagli  enti  consorziati,  ovvero di
personale assunto a tempo  determinato,  con  le  procedure  previste
dalla vigente legislazione regionale in materia".
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, addi' 16 aprile 1988
 
                               TABACCI
 
   (Approvata  dal  consiglio  regionale nella seduta del 17 febbraio
1988
e vistata dal commissario del Governo con nota del 6 aprile 1988
prot. n. 22502/722).
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   (Omissis).