Art. 13.
1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 78 e'
aggiunto il seguente art. 3- bis:
"Art. 3- bis (Personale)
1. Fino a quando non si provvedera' alla determinazione della
pianta organica, il consorzio si avvale di personale messo a
disposizione dalla Regione e dagli enti consorziati, ovvero di
personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste
dalla vigente legislazione regionale in materia".
2. Dopo l'art. 5 delle leggi regionali 16 settembre 1983, nn. 76,
77, 78, 80, 82 e delle leggi regionali 19 marzo 1984, n. 17; 8
settembre 1984, n. 47; 1 giugno 1985, n. 70, e' aggiunto il seguente
art. 5- bis:
"Art. 5- bis (Personale)
1. Fino a quando non si provvedera' alla determinazione della
pianta organica, il consorzio si avvale di personale messo a
disposizione dalla Regione e dagli enti consorziati, ovvero di
personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste
dalla vigente legislazione regionale in materia".
La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lombardia.
Milano, addi' 16 aprile 1988
TABACCI
(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio
1988
e vistata dal commissario del Governo con nota del 6 aprile 1988
prot. n. 22502/722).
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(Omissis).