Art. 10.
 
   Il  consiglio  di amministrazione e' convocato dal presidente e si
riunisce in  via  ordinaria  una  volta  ogni  due  mesi  o,  in  via
straordinaria,  per  iniziativa  del  presidente  o  su decisione del
comitato esecutivo o quando ne faccia domanda  almeno  un  terzo  dei
consiglieri,  o  il  collegio  dei  revisori  dei  conti, oppure, con
motivata richiesta, il presidente della giunta regionale.
   Per  la  validita'  delle deliberazioni e' necessario l'intervento
della maggioranza dei componenti.
   Le  deliberazioni  sono adottate a maggioranza dei voti in caso di
parita' prevale il voto del presidente.