Art. 10. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente e si riunisce in via ordinaria una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, per iniziativa del presidente o su decisione del comitato esecutivo o quando ne faccia domanda almeno un terzo dei consiglieri, o il collegio dei revisori dei conti, oppure, con motivata richiesta, il presidente della giunta regionale. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti in caso di parita' prevale il voto del presidente.