Art. 11. Il comitato esecutivo: 1) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi e delle attivita' deliberati dal consiglio di amministrazione; 2) esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione; 3) predispone il bilancio di previsione dell'ente ed il conto consuntivo; 4) decide sui progetti e sui contratti di appalto e di forniture di qualsiasi importo; 5) sovraintende alla gestione del personale; 6) delibera, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, al quale li trasmette per la ratifica nella prima riunione successiva; 7) assume ogni iniziativa necessaria per l'espletamento dei compiti affidati all'ente che non siano di esplicita competenza del consiglio e ne informa lo stesso. Per la validita' delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il comitato esecutivo e' convocato dal presidente o, quando ne sia fatta domanda, da almeno un terzo dei componenti o, con motivata richiesta, dal presidente della giunta regionale.