Art. 11.
 
   Il comitato esecutivo:
    1)   adotta   i  provvedimenti  necessari  per  l'attuazione  dei
programmi   e   delle   attivita'   deliberati   dal   consiglio   di
amministrazione;
    2)   esercita  le  attribuzioni  demandategli  dal  consiglio  di
amministrazione;
    3)  predispone  il  bilancio  di previsione dell'ente ed il conto
consuntivo;
    4)  decide sui progetti e sui contratti di appalto e di forniture
di qualsiasi importo;
    5) sovraintende alla gestione del personale;
    6)  delibera, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del
consiglio, al quale li trasmette per la ratifica nella prima riunione
successiva;
    7)  assume  ogni  iniziativa  necessaria  per  l'espletamento dei
compiti affidati all'ente che non siano di esplicita  competenza  del
consiglio e ne informa lo stesso.
   Per la validita' delle adunanze e delle deliberazioni del comitato
esecutivo e' necessaria la presenza della maggioranza dei  componenti
in carica. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
   Il comitato esecutivo e' convocato dal presidente o, quando ne sia
fatta domanda, da almeno un terzo  dei  componenti  o,  con  motivata
richiesta, dal presidente della giunta regionale.