Art. 12.
 
   Il presidente:
    1)  rappresenta l'ERGAL, anche in giudizio, ed esercita le azioni
cautelari e possessorie;
    2)  convoca,  fissandone  l'ordine  del  giorno,  e  presiede  le
riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
    3) dirige gli uffici e le loro articolazioni;
    4)   espleta   ogni   altro  compito  attribuitogli  da  legge  o
provvedimento dello Stato o della Regione, della presente legge,  dal
regolamento dell'ente, dal consiglio o dal comitato esecutivo.