Art. 12. Il presidente: 1) rappresenta l'ERGAL, anche in giudizio, ed esercita le azioni cautelari e possessorie; 2) convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; 3) dirige gli uffici e le loro articolazioni; 4) espleta ogni altro compito attribuitogli da legge o provvedimento dello Stato o della Regione, della presente legge, dal regolamento dell'ente, dal consiglio o dal comitato esecutivo.