Art. 13.
 
   Il collegio dei revisori dei conti:
    1)   esamina   i   bilanci   e   predispone   le   relazioni  che
l'accompagnano;
    2) controlla la gestione dell'ente;
    3)  elabora  semestralmente  una  relazione  sull'andamento della
gestione amministrativa e finanziaria  dell'ente  da  trasmettere  al
presidente  dell'ente  che  la  porta  a  conoscenza del consiglio di
amministrazione per eventuali osservazioni e,  quindi,  la  trasmette
alla giunta regionale.