Art. 13. Il collegio dei revisori dei conti: 1) esamina i bilanci e predispone le relazioni che l'accompagnano; 2) controlla la gestione dell'ente; 3) elabora semestralmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente da trasmettere al presidente dell'ente che la porta a conoscenza del consiglio di amministrazione per eventuali osservazioni e, quindi, la trasmette alla giunta regionale.