Art. 14.
 
   Sono  incompatibili con la carica di consigliere d'amministrazione
dell'ente  e  con  quella  di  revisore  tutti  coloro  per  i  quali
sussistono  cause  di  incompatibilita' o di ineleggibilita' ai sensi
della legge regionale 11/1983 e successive  modificazioni  nonche'  i
consiglieri di altri enti regionali.
   Le  cause  di  ineleggibilita',  se  sopravvenute  alla  nomina  a
consigliere dell'ente, si trasformano in causa di incompatibilita'.
   Il  consigliere,  la cui carica sia divenuta incompatibile, deve -
entro  quindici  giorni   dal   verificarsi   delle   condizioni   di
incompatibilita'  -  rinunciare  alla  nuova  carica o funzione senza
necessita' di diffida o invito da parte dell'ente.
   In  caso  di  mancata  rinuncia  alla  nuova  carica,  nei termini
prodotti,  decade  automaticamente  dalla   carica   di   consigliere
dell'ente.
   Il  presidente,  i  membri  del consiglio di amministrazione e del
collegio dei revisori nonche'  i  dipendenti  dell'ente  non  possono
essere  dirigenti  o  ricoprire  cariche  in  societa' od enti la cui
attivita' sia o possa essere in contrasto con quella dell'ente.
   La  decadenza  e'  pronunziata  con  decreto  del presidente della
giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio  regionale.