Art. 14. Sono incompatibili con la carica di consigliere d'amministrazione dell'ente e con quella di revisore tutti coloro per i quali sussistono cause di incompatibilita' o di ineleggibilita' ai sensi della legge regionale 11/1983 e successive modificazioni nonche' i consiglieri di altri enti regionali. Le cause di ineleggibilita', se sopravvenute alla nomina a consigliere dell'ente, si trasformano in causa di incompatibilita'. Il consigliere, la cui carica sia divenuta incompatibile, deve - entro quindici giorni dal verificarsi delle condizioni di incompatibilita' - rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessita' di diffida o invito da parte dell'ente. In caso di mancata rinuncia alla nuova carica, nei termini prodotti, decade automaticamente dalla carica di consigliere dell'ente. Il presidente, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori nonche' i dipendenti dell'ente non possono essere dirigenti o ricoprire cariche in societa' od enti la cui attivita' sia o possa essere in contrasto con quella dell'ente. La decadenza e' pronunziata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale.