Art. 5. Il consiglio di amministrazione e composto da 11 membri eletti dal consiglio regionale, con sistema proporzionale, su liste concorrenti presentate dai gruppi consiliari almeno sette giorni prima della seduta nella quale si provvede alla valutazione e composte da un numero massimo di sette candidati, per garantire la rappresentanza delle minoranze. Il consiglio d'amministrazione e' nominato con decreto del presidente della giunta, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta. Per la validita' delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio e' necessaria la presenza di 6 membri. In caso di rinuncia o decadenza di uno o piu' membri del consiglio di amministrazione, il consiglio regionale provvede alla sostituzione su proposta dello stesso gruppo consiliare che aveva presentato la lista alla quale apparteneva il rinunciatario o il decaduto. I consiglieri che, senza giustificato motivo non partecipano per oltre tre adunanze consecutive, decadono dal mandato e la sostituzione avviene con le medesime modalita' previste nel comma precedente.