Art. 5.
 
   Il consiglio di amministrazione e composto da 11 membri eletti dal
consiglio regionale, con sistema proporzionale, su liste  concorrenti
presentate  dai  gruppi  consiliari  almeno  sette giorni prima della
seduta nella quale si provvede alla  valutazione  e  composte  da  un
numero  massimo  di  sette candidati, per garantire la rappresentanza
delle minoranze.
   Il   consiglio  d'amministrazione  e'  nominato  con  decreto  del
presidente della  giunta,  dura  in  carica  cinque  anni  e  i  suoi
componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
   Per   la  validita'  delle  adunanze  e  delle  deliberazioni  del
consiglio e' necessaria la presenza di 6 membri.
   In caso di rinuncia o decadenza di uno o piu' membri del consiglio
di amministrazione, il consiglio regionale provvede alla sostituzione
su  proposta  dello  stesso gruppo consiliare che aveva presentato la
lista alla quale apparteneva il rinunciatario o il decaduto.
   I  consiglieri  che, senza giustificato motivo non partecipano per
oltre  tre  adunanze  consecutive,  decadono   dal   mandato   e   la
sostituzione  avviene  con  le  medesime modalita' previste nel comma
precedente.