Art. 6. Il consiglio regionale, nella stessa seduta in cui elegge gli undici componenti del consiglio di amministrazione, provvede alla elezione fra gli stessi, del presidente e del vice presidente dell'ente. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto provvede alle nomine. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni. Le funzioni di presidente possono essere esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. Il presidente puo' delegare parte delle sue funzioni al vice presidente. Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni.