Art. 6.
 
   Il  consiglio  regionale,  nella  stessa  seduta in cui elegge gli
undici componenti del consiglio  di  amministrazione,  provvede  alla
elezione  fra  gli  stessi,  del  presidente  e  del  vice presidente
dell'ente.
   Il  presidente della giunta regionale con proprio decreto provvede
alle nomine.
   Il  presidente  ha  la  rappresentanza legale dell'ente, convoca e
presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e  ne
attua le deliberazioni.
   Le  funzioni  di  presidente possono essere esercitate, in caso di
sua assenza o impedimento, dal vice presidente.
   Il  presidente  puo'  delegare  parte  delle  sue funzioni al vice
presidente.
   Il  presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni.