Art. 8. Il collegio dei revisori e' composto di tre membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due ed e' costituito con decreto del presidente della regione. I componenti saranno scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. Il consiglio regionale elegge il revisore presidente che avra' il compito di convocare il collegio stesso. Il presidente del collegio partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione ogni volta che lo ritenga necessario.