Art. 8.
 
   Il  collegio  dei  revisori  e'  composto di tre membri eletti dal
consiglio regionale con voto limitato a  due  ed  e'  costituito  con
decreto del presidente della regione.
   I componenti saranno scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
ufficiali dei conti.
   Il  consiglio regionale elegge il revisore presidente che avra' il
compito di convocare il collegio stesso.
   Il  presidente  del collegio partecipa alle riunioni del consiglio
di amministrazione ogni volta che lo ritenga necessario.