Art. 9.
 
   Il consiglio di amministrazione:
    1)  disciplina  l'ordinamento  degli  uffici  e  ne  determina la
dotazione organica;
    2)  approva  il  bilancio  preventivo,  le  sue  variazioni ed il
bilancio consuntivo, previa relazione del collegio dei  revisori  dei
conti;
    3)  redige  i  piani ed i programmi nei settori di competanza, su
proposta del comitato tecnico scientifico di cui al  successivo  art.
22;
    4) determina i canoni o le tariffe per il servizio di fognatura e
per la distribuzione delle acque per uso potabile;
    5) nomina il comitato esecutivo;
    6) adotta il regolamento dell'ente;
    7) nomina il direttore generale;
    8)  ratifica  gli  atti di competenza del consiglio deliberati in
casi d'urgenza dal comitato esecutivo.
   Il  consiglio  provvede,  inoltre, in merito ad ogni altro oggetto
riguardante l'attivita' dell'ente stabilita da  leggi  e  regolamenti
dello   Stato   e   della  Regione  ivi  comprese  le  transazioni  e
l'autorizzazione al presidente a stare in giudizio.