Art. 9. Il consiglio di amministrazione: 1) disciplina l'ordinamento degli uffici e ne determina la dotazione organica; 2) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il bilancio consuntivo, previa relazione del collegio dei revisori dei conti; 3) redige i piani ed i programmi nei settori di competanza, su proposta del comitato tecnico scientifico di cui al successivo art. 22; 4) determina i canoni o le tariffe per il servizio di fognatura e per la distribuzione delle acque per uso potabile; 5) nomina il comitato esecutivo; 6) adotta il regolamento dell'ente; 7) nomina il direttore generale; 8) ratifica gli atti di competenza del consiglio deliberati in casi d'urgenza dal comitato esecutivo. Il consiglio provvede, inoltre, in merito ad ogni altro oggetto riguardante l'attivita' dell'ente stabilita da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione ivi comprese le transazioni e l'autorizzazione al presidente a stare in giudizio.