Art. 3. Definizione 1. La licitazione privata si sostanzia in una gara tra soggetti scelti dall'amministrazione e ritenuti idonei in relazione all'oggetto contrattuale e costituisce la forma di generale applicazione per la esecuzione di lavori di importo superiore a lire 100 milioni e per i contratti di cui al secondo comma del precedente art. 2.