Art. 3.
                             Definizione
 
   1.  La  licitazione  privata si sostanzia in una gara tra soggetti
scelti  dall'amministrazione   e   ritenuti   idonei   in   relazione
all'oggetto   contrattuale   e   costituisce  la  forma  di  generale
applicazione per la esecuzione di lavori di importo superiore a  lire
100  milioni e per i contratti di cui al secondo comma del precedente
art. 2.