Art. 4.
                            Avviso di gara
 
   1. L'avviso di gara deve indicare:
     a) l'amministrazione contrattuale o ente proponente;
     b)  l'oggetto contrattuale, l'importo base, il termine, il luogo
e le modalita' di consegna;
    c)  l'ufficio  presso  il  quale  rivolgersi  per  ottenere  piu'
dettagliate informazioni anche in ordine al capitolo d'oneri;
    d)  il criterio adottato per l'aggiudicazione da individuarsi fra
quelli indicati nel seguente art. 6;
    e) se il verbale di aggiudicazione tiene luogo della stipulazione
del contratto;
    f)  il  termine,  non inferiore a dieci giorni, e le modalita' di
presentazione della domanda  di  partecipazione  alla  gara,  nonche'
l'ufficio al quale la stessa va indirizzata;
    g)  il termine, non superiore a centoventi giorni, entro il quale
l'amministrazione deve  inviare  l'invito  alla  partecipazione  alla
gara;
    h)  la  categoria merceologica e la classe di iscrizione all'albo
dei fornitori della Regione richiesti per la partecipazione alla gara
e  la  possibilita' di partecipare mediante raggruppamento di imprese
con  la  precisazione  della  scorporabilita'  dei  lavori  o   della
divisibilita' della fornitura.
   2.  Le  domande  di partecipazione alla gara debbono pervenire per
iscritto o per telegramma entro il termine di cui alla lettera f) del
comma  precedente;  se  la richiesta di partecipazione e' formulata a
mezzo telegramma, la stessa deve essere confermata  mediante  lettera
raccomandata.
   3. La richiesta di invito non vincola l'amministrazione regionale.
Scaduto il termine di cui alla lettera g) si procede al rinnovo della
procedura di pubblicazione.
   4.  L'avviso  di gara e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione, nell'apposito albo dell'ente, nell'albo pretorio del  comune
ove  l'ente ha sede e, per estratto, su uno dei principali quotidiani
e  su  almeno  uno  dei  quotidiani  aventi  particolare   diffusione
regionale.
   5. Quanto l'importo dei lavori non raggiunge i 500 milioni di lire
e quello dei contratti  per  forniture  i  200  milioni  di  lire  la
pubblicazione   viene   effettuata  nell'apposito  albo  dell'ente  e
nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.
   6.  Qualora  pervenga  una  sola  richiesta  di  partecipazione si
procede a nuova pubblicazione  dell'avviso  con  fissazione  d  nuovo
termine  e senza le indicazioni di cui alla lettera c) del precedente
primo comma; in tal caso saranno precisati i requisiti richiesti  per
essere  ammessi  alla  gara che potranno essere gli stessi prescritti
per l'iscrizione all'albo dei fornitori della Regione.