Art. 4. Avviso di gara 1. L'avviso di gara deve indicare: a) l'amministrazione contrattuale o ente proponente; b) l'oggetto contrattuale, l'importo base, il termine, il luogo e le modalita' di consegna; c) l'ufficio presso il quale rivolgersi per ottenere piu' dettagliate informazioni anche in ordine al capitolo d'oneri; d) il criterio adottato per l'aggiudicazione da individuarsi fra quelli indicati nel seguente art. 6; e) se il verbale di aggiudicazione tiene luogo della stipulazione del contratto; f) il termine, non inferiore a dieci giorni, e le modalita' di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, nonche' l'ufficio al quale la stessa va indirizzata; g) il termine, non superiore a centoventi giorni, entro il quale l'amministrazione deve inviare l'invito alla partecipazione alla gara; h) la categoria merceologica e la classe di iscrizione all'albo dei fornitori della Regione richiesti per la partecipazione alla gara e la possibilita' di partecipare mediante raggruppamento di imprese con la precisazione della scorporabilita' dei lavori o della divisibilita' della fornitura. 2. Le domande di partecipazione alla gara debbono pervenire per iscritto o per telegramma entro il termine di cui alla lettera f) del comma precedente; se la richiesta di partecipazione e' formulata a mezzo telegramma, la stessa deve essere confermata mediante lettera raccomandata. 3. La richiesta di invito non vincola l'amministrazione regionale. Scaduto il termine di cui alla lettera g) si procede al rinnovo della procedura di pubblicazione. 4. L'avviso di gara e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nell'apposito albo dell'ente, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede e, per estratto, su uno dei principali quotidiani e su almeno uno dei quotidiani aventi particolare diffusione regionale. 5. Quanto l'importo dei lavori non raggiunge i 500 milioni di lire e quello dei contratti per forniture i 200 milioni di lire la pubblicazione viene effettuata nell'apposito albo dell'ente e nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede. 6. Qualora pervenga una sola richiesta di partecipazione si procede a nuova pubblicazione dell'avviso con fissazione d nuovo termine e senza le indicazioni di cui alla lettera c) del precedente primo comma; in tal caso saranno precisati i requisiti richiesti per essere ammessi alla gara che potranno essere gli stessi prescritti per l'iscrizione all'albo dei fornitori della Regione.