Art. 6. Criteri di aggiudicazione 1. Di norma si segue per l'aggiudicazione il criterio del prezzo piu' basso. 2. L'amministrazione puo' tuttavia, a suo insindacabile giudizio, seguire un altro dei seguenti criteri da indicarsi nell'avviso di gara; a) offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d'asta indicata dall'amministrazione; b) offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte comprese entro i limiti indicati dall'amministrazione mediante scheda segreta. c) offerte segrete da confrontarsi con la media finale delle offerte comprese entro i limiti indicati dall'amministrazione mediante scheda segreta; d) offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte contenenti maggiori ribassi; e) offerte segrete dei prezzi unitari. 2. Nel caso previsto dalla lettera a) del precedente comma ove nessuna offerta abbia raggiunto il prezzo stabilito dall'amministrazione la gara viene dichiarata deserta e l'esito comunicato agli interessati. 4. Nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente secondo comma si osservano per l'aggiudicazione le modalita' previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni. 5. Quando in un offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre e' valida l'indicazione piu' vantaggiosa per l'amministrazione. 6. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, prima di procedere alla aggiudicazione saranno richieste all'offerente le necessarie giustificazioni e l'amministrazione ha facolta' di rigettare l'offerta con provedimento motivato, escludendola dalla gara, ove non ritenga valide le giustificazioni addotte.