Art. 6.
                      Criteri di aggiudicazione
 
   1.  Di  norma si segue per l'aggiudicazione il criterio del prezzo
piu' basso.
   2.  L'amministrazione puo' tuttavia, a suo insindacabile giudizio,
seguire un altro dei seguenti criteri  da  indicarsi  nell'avviso  di
gara;
    a)  offerte  segrete  da  confrontarsi  col  prezzo a base d'asta
indicata dall'amministrazione;
     b)  offerte  segrete  da confrontarsi con la media delle offerte
comprese entro i limiti indicati dall'amministrazione mediante scheda
segreta.
    c)  offerte  segrete  da  confrontarsi  con la media finale delle
offerte  comprese  entro  i  limiti   indicati   dall'amministrazione
mediante scheda segreta;
    d)  offerte  segrete  da  confrontarsi con la media delle offerte
contenenti maggiori ribassi;
    e) offerte segrete dei prezzi unitari.
   2.  Nel  caso  previsto  dalla lettera a) del precedente comma ove
nessuna    offerta    abbia    raggiunto    il    prezzo    stabilito
dall'amministrazione  la  gara  viene  dichiarata  deserta  e l'esito
comunicato agli interessati.
   4.  Nei  casi  di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente
secondo comma si osservano per l'aggiudicazione le modalita' previste
dagli  articoli  2,  3,  4  e  5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e
successive modificazioni.
   5.  Quando in un offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato
in lettere e quello indicato in cifre e'  valida  l'indicazione  piu'
vantaggiosa per l'amministrazione.
   6.  Qualora  talune  offerte presentino un prezzo manifestamente e
anormalmente basso rispetto alla prestazione, prima di procedere alla
aggiudicazione   saranno   richieste   all'offerente   le  necessarie
giustificazioni  e  l'amministrazione  ha   facolta'   di   rigettare
l'offerta con provedimento motivato, escludendola dalla gara, ove non
ritenga valide le giustificazioni addotte.