Art. 7.
                    Procedimento di aggiudicazione
 
   1.  Nel  giorno  e  nell'ora  stabilita nell'invito, il Presidente
dichiara l'apertura della gara.
   2.  Il  presidente, controllata la presenza delle persone ammesse,
enumera e depone i  plichi  contenenti  le  offerte  ed  i  documenti
richiesti  ai  partecipanti  facendone  constatare  la integrita' dei
sigilli; nel caso sia previsto il confronto  con  la  scheda  segreta
dell'amministrazione  depone,  prima  dell'apertura  dei  pieghi  dei
partecipanti, la busta sigillata  dell'amministrazione  sul  banco  e
procede  quindi  all'apertura  delle buste nelle quali sono racchiusi
debitamente sigillati, sia  il  piego  dei  documenti  che  il  piego
contenente  l'offerta; preliminarmente e previa apertura del relativo
piego,  verifica  l'esistenza  dei   requisiti   richiesti   per   la
partecipazione  alla gara e successivamente da' lettura delle offerte
e  del  prezzo  base  o  dei   limiti   di   offerta   della   scheda
dell'amministrazione  la  cui apertura deve, a pena di nullita' della
gara, essere lasciata  per  ultima;  provvede  all'aggiudicazione  al
miglior  offerente  qualora  siano stati adottati i criteri di cui al
primo ed al secondo comma, lettera a) dell'articolo precedente, o nei
modi previsti dalla normativa richiamata al quarto comma dello stesso
articolo nel caso di adozione dei criteri di cui alle lettere b), c),
d) ed e).
   3.  Nel  caso  due  o piu' concorrenti presenti alla gara facciano
offerte   identiche   ed    esse    siano    le    piu'    favorevoli
all'amministrazione  fra tutte quelle valide, si proceda nella stessa
seduta, partendo dal prezzo offerto  ed  a  partiti  segreti,  ad  un
esperimento  di  miglioria  tra  le  suddette ditte che abbiano fatto
intervenire alla seduta un proprio rappresentante delegato. Nel  caso
in   cui  vi  sia  una  sola  ditta  qualificatamente  rappresentata,
l'aggiudicazione  verra'  fatta  alla  stessa  con  un  miglioramento
dell'offerta   formulata.   Qualora   nessuna  delle  suddette  ditte
risultasse qualificatamente presente alla seduta, o  i  presenti  non
vogliano  migliorare  l'offerta, l'aggiudicazione verra' decisa dalla
sorte.
   4.  Di  tutte  le  operazioni compiute viene dato atto in apposito
processo verbale sottoscritto  dal  presidente  della  gara,  da  due
testimoni e redatto dall'Ufficiale rogante ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 40, tabella D, della legge 8 giugno 1982,  n.  604  e
successive  modificazioni  ad  eccezione  degli  atti  di particolare
complessita', per i quali la giunta regionale  puo'  incaricare,  con
apposito  provvedimento, un notaio; al processo verbale sono allegati
tutti gli atti del procedimento.
   5.  Il  verbale  di  gara  e'  notificato  all'aggiudicatario  non
presente e comunicato agli altri partecipanti.