Art. 7. Procedimento di aggiudicazione 1. Nel giorno e nell'ora stabilita nell'invito, il Presidente dichiara l'apertura della gara. 2. Il presidente, controllata la presenza delle persone ammesse, enumera e depone i plichi contenenti le offerte ed i documenti richiesti ai partecipanti facendone constatare la integrita' dei sigilli; nel caso sia previsto il confronto con la scheda segreta dell'amministrazione depone, prima dell'apertura dei pieghi dei partecipanti, la busta sigillata dell'amministrazione sul banco e procede quindi all'apertura delle buste nelle quali sono racchiusi debitamente sigillati, sia il piego dei documenti che il piego contenente l'offerta; preliminarmente e previa apertura del relativo piego, verifica l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e successivamente da' lettura delle offerte e del prezzo base o dei limiti di offerta della scheda dell'amministrazione la cui apertura deve, a pena di nullita' della gara, essere lasciata per ultima; provvede all'aggiudicazione al miglior offerente qualora siano stati adottati i criteri di cui al primo ed al secondo comma, lettera a) dell'articolo precedente, o nei modi previsti dalla normativa richiamata al quarto comma dello stesso articolo nel caso di adozione dei criteri di cui alle lettere b), c), d) ed e). 3. Nel caso due o piu' concorrenti presenti alla gara facciano offerte identiche ed esse siano le piu' favorevoli all'amministrazione fra tutte quelle valide, si proceda nella stessa seduta, partendo dal prezzo offerto ed a partiti segreti, ad un esperimento di miglioria tra le suddette ditte che abbiano fatto intervenire alla seduta un proprio rappresentante delegato. Nel caso in cui vi sia una sola ditta qualificatamente rappresentata, l'aggiudicazione verra' fatta alla stessa con un miglioramento dell'offerta formulata. Qualora nessuna delle suddette ditte risultasse qualificatamente presente alla seduta, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, l'aggiudicazione verra' decisa dalla sorte. 4. Di tutte le operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale sottoscritto dal presidente della gara, da due testimoni e redatto dall'Ufficiale rogante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, tabella D, della legge 8 giugno 1982, n. 604 e successive modificazioni ad eccezione degli atti di particolare complessita', per i quali la giunta regionale puo' incaricare, con apposito provvedimento, un notaio; al processo verbale sono allegati tutti gli atti del procedimento. 5. Il verbale di gara e' notificato all'aggiudicatario non presente e comunicato agli altri partecipanti.