Art. 12.
                       Disposizioni particolari
 
   1.  L'instaurazione  di  nuovi rapporti convenzionali stabiliti ai
sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833  tra  i  laboratori  ed  il
Servizio  sanitario  nazionale  e  la modificazione di quelli gia' in
atto,  sono  ammesse  al  solo  scopo   di   assicurare   i   servizi
laboratoristici nelle zone carenti.
   2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per
le modificazioni aventi ad oggetto la costituzione  di  articolazioni
organizzative interne od esterne al laboratorio.
   3.  Il  consiglio  regionale  individua le zone carenti di servizi
laboratoristici, precisando il tipo  di  laboratorio  o  il  tipo  di
articolazione  organizzativa  ivi mancante, previa proposta approvata
dall'assemblea dei comuni  singoli  o  associati  o  della  comunita'
montana ove il laboratorio ha sede.
   4.   Allorche'   piu'   soggetti  aspirino  alla  stipula  di  una
convenzione o a modificazioni di una gia' in atto, relativamente alla
apertura  di un punto di prelievo od alla costituzione di una sezione
specialistica, nell'ambito di una zona definita carente ai sensi  del
precedente  comma,  il  comitato  di  gestione  dell'Unita' sanitaria
locale, previo parere della commissione di cui all'art. 11, opera una
valutazione comparativa dei concorrenti a norma dei seguenti comma 5,
6 e 7.
   5.  Nell'ipotesi  di  nuova convenzione o di modifiche concernenti
sezioni specialistiche  si  tiene  conto  dei  titoli  scientifici  e
professionali del direttore, nonche' della quantita' e delle qualita'
delle attrezzature.
   6.  Nell'ipotesi  di  modifiche concernenti i punti di prelievo si
tiene conto del seguente ordine di priorita':
     a)  che il laboratorio abbia sede nel teritorio della stessa USL
deve essere aperto il punto di prelievo;
     b)  che  il  laboratorio  abbia  sede  nel  territorio  dell'USL
limitrofa.
   7.  In  caso  di  identica  posizione di priorita' e' preferito il
laboratorio che gestisce un numero inferiore  di  centri  esterni  di
prelievo.
   8.  Ai  fini  del  presente  articolo  il territorio del comune di
Firenze non si considera suddiviso in cinque Unita' sanitarie locali.
   9.  L'autorizzazione  all'apertura  di  un  punto  di  prelievo e'
rilasciata per tre  anni.  L'eventuale  conferma  per  il  successivo
triennio  e'  subordinata al permanere delle condizioni di carenza di
cui al precedente comma 2.
   10.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  7 comma 5., tra i
laboratori  convenzionati  operanti  sul  territorio   regionale   e'
consentito il trasferimento di campioni alle seguenti condizioni:
     a)  che i campioni ineriscano ad indagini specialistiche diverse
da quelle effettuabili dai laboratori generali di base, ovvero per  i
laboratori  con  sezioni  specialistiche aggregate, diverse da quelle
eseguibili nelle proprie sezioni, salvo gli esami  che  per  la  loro
peculiarita' e saltuarieta' rendano opportuna una concentrazione;
     b)  che,  al  fine di garantire l'attendibilita' dei risultati e
per  i  problemi  connessi  alla  diversa  tariffazione  degli  esami
successivi,  i  campioni  prelevati per indagini facenti parte di una
stessa prova funzionale siano trasmessi in un'unica soluzione;
     c)   che   sia   documentato  che  gli  interessati  sono  stati
preventivamente informati sul laboratorio che effettuera' le indagini
e  sia provveduto alla consegna del referto originale del laboratorio
che ha eseguito la prestazione;
     d)  che  la  richiesta  di  pagamento all'Usl sia effettuata dal
laboratorio che ha eseguito la prestazione e  nessuna  spesa  per  il
prelievo e per il trasporto sia posta a carico degli interessati.
   11. I laboratori di analisi cliniche convenzionati possono restare
chiusi per un tempo non superiore ad un mese nel periodo  estivo  dal
15  giugno  al 15 settembre, in modo da consentire la continuita' del
servizio secondo criterio e turni  stabiliti  dalla  Usl,  sentiti  i
titolari e la rappresentanza sindacale dei lavoratori.
   12.  Per i laboratori ubicati nel comune di Firenze tali criteri e
turni sono stabiliti con le stesse modalita' dal Sindaco.