Art. 11. Consulenza, informazione e orientamento professionale 1. Il servizio di consulenza e di informazione ha il compito di fornire agli studenti tutte le notizie e le informazioni necessarie per un'adeguata conoscenza delle attivita' e dei servizi universitari. 2. Tale servizio, mediante appositi centri, e' finalizzato a fornire agli studenti servizi di consulenza ed elementi di conoscenza necessari ad orientare gli studenti nella programmazione dei loro studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali, agli sbocchi occupazionali e alle prospettive sul mercato del lavoro dei laureati. 3. I centri preposti a tale servizio possono coordinare i loro interventi con le attivita' di orientamento didattico delle singole universita', possono inoltre avvalersi eventualmente di Enti e Istituti specializzati, tutto mediante convenzioni.