Art. 11.
        Consulenza, informazione e orientamento professionale
 
   1.  Il  servizio  di consulenza e di informazione ha il compito di
fornire agli studenti tutte le notizie e le  informazioni  necessarie
per   un'adeguata   conoscenza   delle   attivita'   e   dei  servizi
universitari.
   2.  Tale  servizio,  mediante  appositi  centri,  e' finalizzato a
fornire agli studenti servizi di consulenza ed elementi di conoscenza
necessari  ad  orientare  gli  studenti nella programmazione dei loro
studi in relazione alle loro aspirazioni culturali  e  professionali,
agli  sbocchi occupazionali e alle prospettive sul mercato del lavoro
dei laureati.
   3.  I  centri  preposti  a tale servizio possono coordinare i loro
interventi con le attivita' di orientamento didattico  delle  singole
universita',  possono  inoltre  avvalersi  eventualmente  di  Enti  e
Istituti specializzati, tutto mediante convenzioni.