Art. 6.
                          Assegno di studio
 
   1.  L'assegno  di  studio  e'  limitato  al primo corso di diploma
universitario, di laurea e di diploma di specializzazione.
   Sono  destinatari dell'assegno di studio gli studenti regolarmente
iscritti in corso e, per i corsi di laurea per i  quali  e'  previsto
uno  sbarramento,  limitatamente  ad  una  sola  volta,  gli studenti
iscritti al primo anno fuori corso intermedio. Gli studenti ripetenti
sono assimilati ai fuori corso.
   2.  Agli  studenti  che  rientrino nei limiti di reddito di cui al
precedente art. 4, 5› comma, l'assegno  di  studio  viene  attribuito
annualmente tramite concorso in base ai requisiti di merito stabiliti
dal programma regionale. A parita' di merito prevale lo studente  con
reddito inferiore.
   3.  L'ammontare  dell'assegno  di studio e' definito nel programma
regionale. Gli studenti in sede usufruiscono dell'assegno  di  studio
nella stessa misura corrisposta agli studenti fuori sede.
   4.  L'assegno  di  studio  non e' cumulabile con altre provvidenze
analoghe.
   5.  Il  programma regionale stabilisce annualmente il numero degli
assegni  da  mettere  a  concorso  presso  ogni  sede   universitaria
ripartiti  per  conto  di  diploma universitario e di laurea. Inoltre
nell'ambito di ciascun corso gli assegni di studio vengono  ripartiti
fra gli anni di corso.
   6.  Il  programma  regionale  stabilisce,  altresi', per i singoli
corsi di laurea il numero degli  assegni  di  studio  riservati  agli
studenti  iscritti  fuori  corso  nei  corsi di laurea per i quali e'
previsto  uno  sbarramento,   nonche'   il   numero   degli   assegni
complessivamente   disponibile   per  gli  iscritti  alle  scuole  di
specializzazione presso ogni Universita'.
   7.  Agli studenti gia' beneficiari dell'assegno di studio, durante
l'anno accademico immediatamente precedente, l'assegno  stesso  viene
prioritariamente  confermato  quando, mantenendosi essi nei limiti di
reddito di cui all'art. 4, abbiano raggiunto  il  livello  di  merito
fissato  dal  programma regionale e costituito da un numero minimo di
esami superati, non inferiore, comunque,  a  quello  stabilito  dalla
legge n. 162/1969, e da un voto medio minimo.
   8. Agli studenti gia' beneficiari dell'assegno di studio alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ove  non  risultino
vincitori  ai  sensi  dei  precedenti  2›  e  7› comma, si applica la
normativa contenuta negli atti di programmazione  adottati  ai  sensi
della legge regionale 72/1982.