Art. 6. Assegno di studio 1. L'assegno di studio e' limitato al primo corso di diploma universitario, di laurea e di diploma di specializzazione. Sono destinatari dell'assegno di studio gli studenti regolarmente iscritti in corso e, per i corsi di laurea per i quali e' previsto uno sbarramento, limitatamente ad una sola volta, gli studenti iscritti al primo anno fuori corso intermedio. Gli studenti ripetenti sono assimilati ai fuori corso. 2. Agli studenti che rientrino nei limiti di reddito di cui al precedente art. 4, 5 comma, l'assegno di studio viene attribuito annualmente tramite concorso in base ai requisiti di merito stabiliti dal programma regionale. A parita' di merito prevale lo studente con reddito inferiore. 3. L'ammontare dell'assegno di studio e' definito nel programma regionale. Gli studenti in sede usufruiscono dell'assegno di studio nella stessa misura corrisposta agli studenti fuori sede. 4. L'assegno di studio non e' cumulabile con altre provvidenze analoghe. 5. Il programma regionale stabilisce annualmente il numero degli assegni da mettere a concorso presso ogni sede universitaria ripartiti per conto di diploma universitario e di laurea. Inoltre nell'ambito di ciascun corso gli assegni di studio vengono ripartiti fra gli anni di corso. 6. Il programma regionale stabilisce, altresi', per i singoli corsi di laurea il numero degli assegni di studio riservati agli studenti iscritti fuori corso nei corsi di laurea per i quali e' previsto uno sbarramento, nonche' il numero degli assegni complessivamente disponibile per gli iscritti alle scuole di specializzazione presso ogni Universita'. 7. Agli studenti gia' beneficiari dell'assegno di studio, durante l'anno accademico immediatamente precedente, l'assegno stesso viene prioritariamente confermato quando, mantenendosi essi nei limiti di reddito di cui all'art. 4, abbiano raggiunto il livello di merito fissato dal programma regionale e costituito da un numero minimo di esami superati, non inferiore, comunque, a quello stabilito dalla legge n. 162/1969, e da un voto medio minimo. 8. Agli studenti gia' beneficiari dell'assegno di studio alla data di entrata in vigore della presente legge, ove non risultino vincitori ai sensi dei precedenti 2 e 7 comma, si applica la normativa contenuta negli atti di programmazione adottati ai sensi della legge regionale 72/1982.