Art. 7.
                           Prestito d'onore
 
   1.  I  prestiti d'onore sono concessi a studenti aventi condizioni
di reddito e  di  merito  stabiliti  dal  programma  regionale.  Sono
esclusi  gli studenti iscritti ai primi due anni di corso di laurea e
quelli iscritti al primo anno di corso di diploma o di scuola diretta
a fini speciali.
   2.  La  concessione  dei prestiti di onore e' regolata da apposite
convenzioni con istituti e aziende di credito deliberate dalla Giunta
regionale.
   3.  I  prestiti  d'onore  sono  garantiti,  nel  capitale  e negli
interessi, da fidejussione regionale.
   4.  La  concessione  della  garanzia  fidejussoria e' disposta con
deliberazione della Giunta regionale.
   5.   Il   programma  regionale  determina  l'importo  massimo  del
prestito, eventualmente anche in misura differenziata,  in  relazione
alla   natura   universitaria  o  post-universitaria  degli  studi  e
dell'anno di corso, nonche' i tempi del rimborso.