Art. 7. Prestito d'onore 1. I prestiti d'onore sono concessi a studenti aventi condizioni di reddito e di merito stabiliti dal programma regionale. Sono esclusi gli studenti iscritti ai primi due anni di corso di laurea e quelli iscritti al primo anno di corso di diploma o di scuola diretta a fini speciali. 2. La concessione dei prestiti di onore e' regolata da apposite convenzioni con istituti e aziende di credito deliberate dalla Giunta regionale. 3. I prestiti d'onore sono garantiti, nel capitale e negli interessi, da fidejussione regionale. 4. La concessione della garanzia fidejussoria e' disposta con deliberazione della Giunta regionale. 5. Il programma regionale determina l'importo massimo del prestito, eventualmente anche in misura differenziata, in relazione alla natura universitaria o post-universitaria degli studi e dell'anno di corso, nonche' i tempi del rimborso.