Art. 17.
                           Edifici di culto
 
   1.  E' autorizzata, nell'anno 1990, la spesa di lire 6.000.000.000
(cap. 08033/01) per il restauro ed il consolidamento  di  edifici  di
culto   nonche'   di  chiese  di  particolare  interesse  storico  ed
artistico.