Art. 18.
                        Edilizia residenziale
 
   1.  Lo  stanziamento  disposto,  per l'esercizio finanziario 1988,
dall'art.  30  della  legge  regionale  4  giugno  1988,  n.  11,  e'
utilizzato:
    sino  alla  concorrenza di lire 4.000.000.000, per la concessione
alle coperture edilizie ammesse a finanziamento ai sensi dell'art. 5,
quindicesimo  comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, e dall'art. 25
della  legge  15  febbraio  1980,  n.  25,  dell'agevolazione   sugli
interessi con decorrenza della prima rata di ammortamento del mutuo;
    sino  alla concorrenza di lire 1.000.000.000 per l'attuazione del
programma di intervento destinato  al  recupero  dei  centri  storici
previsto dall'art. 23, secondo comma, della legge regionale 11 aprile
1985, n. 5, mediante la concessione  alle  cooperative  edilizie,  in
alternativa  ai  mutui  agevolati,  dei  contributi in conto capitale
previsti dall'art. 2, decimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94,
destinati al recupero primario degli immobili.
   2.  Lo  stanziamento disposto dall'art. 28 della legge regionale 4
giugno 1988, n. 11,  e'  destinato  alla  concessione,  in  luogo  di
anticipazioni,  di  contributi in conto capitale per l'acquisizione e
l'urbanizzazione primaria delle aree in attuazione dei piani di zona;
detto  stanziamento  e'  trasferito  dal  bilancio della Regione alla
contabilita' speciale di cui all'art. 2, secondo comma,  della  legge
24  giugno  1974,  n.  268,  per essere attribuito al titolo di spesa
8.3.2/I del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla
stessa legge.
   3.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma precedente sono concessi,
prescindendo dalle classi demografiche dei comuni di cui al punto 17)
del  citato  titolo  di  spesa  8.3.2/Iz,  in attuazione dello stesso
titolo di spesa e dei programmi di intervento gia'  deliberati  dalla
Giunta regionale alla data del 31 dicembre 1988.
   4. Qualora i comuni beneficiari dei finanziamenti gia' concessi ai
sensi del titoli di spesa di cui al precedente comma ed erogati dalla
regione  alla  data  del  31 dicembre 1988, non li abbiamo utilizzati
neanche parzialmente con esclusione delle  spese  tecniche  generali,
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i  finanziamenti  stessi  sono  revocati,  limitatamente  agli
importi  non  utilizzati, e le relative somme riassegnate allo stesso
titolo di spesa.
   5.  Per  le finalita' di cui al precedente terzo comma l'Assessore
regionale dei lavori pubblici e' autorizzato a  predisporre  appositi
programmi d'intervento avvalendosi:
    dello  stanziamento disposto dall'art. 28 della legge regionale 4
giugno 1988, n. 11;
    dei rientri di cui al precedente quarto comma;
    delle  ulteriori  disponibilita'  finanziarie sul titolo di spesa
8.3.2/I conseguenti ad accertare economie di programma.
   6.  La  durata del limite d'impegno di cui all'art. 15 della legge
regionale 31 maggio 1984, n. 26, come modificato  dall'art.  31  dela
legge  regionale  4  giugno  1988,  n. 11, e' rettificato come segue:
dall'esercizio finanziario 1988 all'esercizio 2006 (cap. 08109)".