Art. 18. Edilizia residenziale 1. Lo stanziamento disposto, per l'esercizio finanziario 1988, dall'art. 30 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e' utilizzato: sino alla concorrenza di lire 4.000.000.000, per la concessione alle coperture edilizie ammesse a finanziamento ai sensi dell'art. 5, quindicesimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, e dall'art. 25 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'agevolazione sugli interessi con decorrenza della prima rata di ammortamento del mutuo; sino alla concorrenza di lire 1.000.000.000 per l'attuazione del programma di intervento destinato al recupero dei centri storici previsto dall'art. 23, secondo comma, della legge regionale 11 aprile 1985, n. 5, mediante la concessione alle cooperative edilizie, in alternativa ai mutui agevolati, dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2, decimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, destinati al recupero primario degli immobili. 2. Lo stanziamento disposto dall'art. 28 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e' destinato alla concessione, in luogo di anticipazioni, di contributi in conto capitale per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree in attuazione dei piani di zona; detto stanziamento e' trasferito dal bilancio della Regione alla contabilita' speciale di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2/I del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla stessa legge. 3. I finanziamenti di cui al comma precedente sono concessi, prescindendo dalle classi demografiche dei comuni di cui al punto 17) del citato titolo di spesa 8.3.2/Iz, in attuazione dello stesso titolo di spesa e dei programmi di intervento gia' deliberati dalla Giunta regionale alla data del 31 dicembre 1988. 4. Qualora i comuni beneficiari dei finanziamenti gia' concessi ai sensi del titoli di spesa di cui al precedente comma ed erogati dalla regione alla data del 31 dicembre 1988, non li abbiamo utilizzati neanche parzialmente con esclusione delle spese tecniche generali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti stessi sono revocati, limitatamente agli importi non utilizzati, e le relative somme riassegnate allo stesso titolo di spesa. 5. Per le finalita' di cui al precedente terzo comma l'Assessore regionale dei lavori pubblici e' autorizzato a predisporre appositi programmi d'intervento avvalendosi: dello stanziamento disposto dall'art. 28 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11; dei rientri di cui al precedente quarto comma; delle ulteriori disponibilita' finanziarie sul titolo di spesa 8.3.2/I conseguenti ad accertare economie di programma. 6. La durata del limite d'impegno di cui all'art. 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, come modificato dall'art. 31 dela legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e' rettificato come segue: dall'esercizio finanziario 1988 all'esercizio 2006 (cap. 08109)".