Art. 5.
              Quinto programma triennale opere pubbliche
          di cui al capo I della legge regionale n. 45/1976
 
   1.  La spesa di L. 95.000.000.000, prevista per l'anno finanziario
1990 dall'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1988,  n.  11  (legge
finanziaria 1988) per la realizzazione del quinto programma triennale
1988 - 1989 - 1990 di opere pubbliche di cui al capo  I  della  legge
regionale  6  settembre  1976,  n.  45,  e'  differita  quanto  a  L.
45.000.000.000 all'anno 1991 e quanto a  L.  50.000.000.000  all'anno
1992 (cap. 08015).
   2.  A  parziale  modifica ed integrazione dell'art. 26 della legge
regionale 6 settembre 1976, n. 45, alla spesa per la attuazione degli
interventi  relativi  ai  capi  I,  II  e  III della stessa legge, si
provvede mediante versamento delle somme a tal fine stanziate  su  un
conto  corrente  bancario  unico  per  tutti  i  trienni, anche per i
programmi in corso di attuazione; l'apertura di detto conto  corrente
bancario  e' disposta con decreto dell'Assessore regionale dei lavori
pubblici.
   3.  Compatibilmente  con  la situazione e le esigenze di cassa del
conto  corrente  attivato  ai  sensi  del  precedente  comma,  e  con
imputazione  alle  relative disponibilita', l'Assessore regionale dei
lavori pubblici autorizza, a' termini  dell'art.  4,  secondo  comma,
della legge regionale 6 settembre 1976, l'attuazione anticipata degli
interventi che trovano copertura con gli stanziamenti di cui al primo
comma.
   4.  La  quota  di lire 20.000.000.000, relativa all'attuazione del
quarto programma triennale di opere pubbliche  (anni  1985-1986-1987)
di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, posta
dall'art. 117, primo comma, della legge regionale 30 maggio 1989,  n.
18,  a  carico  del bilancio per l'anno finanziario 1990 e' differita
all'anno finanziario 1991 (cap. 08015).
   5.  Il  quarto  comma dell'art. 3 della legge regionale 26 gennaio
1989, n. 5, e' cosi' sostituito:
   "I  termini  fissati  della  vigente normativa per l'impegno delle
sovvenzioni regionali concesse agli enti locali in  applicazione  del
capo  I  della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 sono prorogati
per  il  triennio  1985/1987,  al  sessantesimo   giorno   successivo
all'entrata in vigore della presente legge".