Art. 5. Quinto programma triennale opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale n. 45/1976 1. La spesa di L. 95.000.000.000, prevista per l'anno finanziario 1990 dall'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) per la realizzazione del quinto programma triennale 1988 - 1989 - 1990 di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e' differita quanto a L. 45.000.000.000 all'anno 1991 e quanto a L. 50.000.000.000 all'anno 1992 (cap. 08015). 2. A parziale modifica ed integrazione dell'art. 26 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, alla spesa per la attuazione degli interventi relativi ai capi I, II e III della stessa legge, si provvede mediante versamento delle somme a tal fine stanziate su un conto corrente bancario unico per tutti i trienni, anche per i programmi in corso di attuazione; l'apertura di detto conto corrente bancario e' disposta con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici. 3. Compatibilmente con la situazione e le esigenze di cassa del conto corrente attivato ai sensi del precedente comma, e con imputazione alle relative disponibilita', l'Assessore regionale dei lavori pubblici autorizza, a' termini dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 6 settembre 1976, l'attuazione anticipata degli interventi che trovano copertura con gli stanziamenti di cui al primo comma. 4. La quota di lire 20.000.000.000, relativa all'attuazione del quarto programma triennale di opere pubbliche (anni 1985-1986-1987) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, posta dall'art. 117, primo comma, della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, a carico del bilancio per l'anno finanziario 1990 e' differita all'anno finanziario 1991 (cap. 08015). 5. Il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, e' cosi' sostituito: "I termini fissati della vigente normativa per l'impegno delle sovvenzioni regionali concesse agli enti locali in applicazione del capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 sono prorogati per il triennio 1985/1987, al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge".