Art. 12. Ambiti ottimali di gestione 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, individua e delimita gli ambiti ottimali di gestione delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue e di trattamento dei relativi fanghi con la previsione degli Enti gestori di ogri a'mbito e con contestuale delinizione dei criteri generali di gestione anche in riferimento al trattamento di scarichi indiretti. 2. Fino all'individuazione e alla delimitazione degli a'mbiti ottimali di cui al comma 1 la Giunta Regionale e' autorizzata ad impartire disposizioni ai titolari di scarichi e agli Enti gestori di pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue, al line di ottenere la migliore razionalizzazione territoriale dell'organizzazione dei servizi anche in riferimento al trattamento di scarichi indiretti.