Art. 12.
                      Ambiti ottimali di gestione
 
   1.  Entro  un  anno dall'entrata in vigore della presente legge il
Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, individua  e  delimita
gli  ambiti  ottimali  di  gestione delle pubbliche infrastrutture di
raccolta e depurazione  delle  acque  reflue  e  di  trattamento  dei
relativi  fanghi con la previsione degli Enti gestori di ogri a'mbito
e con contestuale delinizione dei criteri generali di gestione  anche
in riferimento al trattamento di scarichi indiretti.
   2.  Fino  all'individuazione  e  alla  delimitazione degli a'mbiti
ottimali di cui al comma 1 la  Giunta  Regionale  e'  autorizzata  ad
impartire disposizioni ai titolari di scarichi e agli Enti gestori di
pubbliche  infrastrutture  di  raccolta  e  depurazione  delle  acque
reflue,   al   line   di   ottenere   la  migliore  razionalizzazione
territoriale dell'organizzazione dei servizi anche in riferimento  al
trattamento di scarichi indiretti.