Art. 9. Autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature e relativi controlli 1. Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate al Comune ove ha sede lo scarico finale dopo il relativo trattamento di depumzione: a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per lo scarico di pubbliche fognature esistenti; b) prima dell'attivazione per lo scarico di pubbliche fognature nuove. 2. L'autorizzazione e' rilasciata in forma delinitiva per gli scarichi che rispettano le norme, le prescrizioni e i limiti di accettabilita' di cui agli articoli 10 e 11. 3. L'autorizzazione e' rilasciata in forma provvisoria per gli scarichi non ancora collegati ad impianto terminale o centralizzato di depurazione; tale autorizzazione contiene le prescrizioni e gli eventuali limiti di accettabilita' cui e' assoggettato lo scarico fino alla data di entrata in funzione a regime dell'impianto di depurazione. 4. L'Autorita' competente al controllo e' il Sindaco, che lo esercita, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico finale, attraverso la U.S.S.L. competente per territorio. 5. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2, e 3, non sono operanti qualora sussista coincidenza tra titolare dello scarico e Autorita' competente al controllo; il titolare dello scarico e' comunque tenuto al rispetto delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge. 6. Il controllo sulla qualita' degli scarichi terminali degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature dovra' essere correlato ed accompagnato al controllo sulla qualita' dei reflui in ingresso all'impianto.