Art. 11. Strumenti e mezzi di pesca 1. L'esercizio della pesca e' consentito esclusivamente con gli attrezzi indicati nell'apposito elenco che il Consiglio regionale, approva con propria deliberazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su parere della commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4. 2. L'elenco deve contenere la descrizione sommaria degli attrezzi con la relativa denominazione, l'indicazione del periodo ed, eventualmente, della localita' in cui possono essere adoperati, le eventuali modalita' d'uso, precisando, per le reti consentite, anche la misura minima delle maglie e le lunghezze e le altezze massime autorizzate. 3. La maglia delle reti si misura a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi. 4. Nell'elenco puo' essere indicato anche il numero massimo dei singoli attrezzi consentiti per ciascun pescatore nonche' l'obbligo relativo alla bollatura degli attrezzi stessi; detta bollatura avverra' secondo le modalita' e le competenze fissate da ciascuna provincia. 5. La lunghezza e l'altezza massima autorizzata di ciascuna rete non possono essere oltrepassate neppure con l'unione di piu' reti o parti di esse. 6. Il presidente della provincia dispone, quando se ne ravveda la necessita', opportune indagini per accertare la rispondenza degli attrezzi alle esigenze della pesca tenendo in ogni caso conto della necessita' di garantire la riproduzione e la conservazione delle spe- cie ittiche. 7. E' vietata la pesca subacquea, la pesca con le mani e la pesca a strappo. 8. E' vietato l'uso a scopo sportivo della bilancia di dimensioni superiori a mt. 1,50 per lato. 9. Gli attuali possessori di tali attrezzi non conformi alle misure previste nel precedente comma, dovranno iscriversi in un elenco speciale ad esaurimento tenuto dall'amministrazione provinciale competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 10. L'uso del guadino e' consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per la raccolta del pesce catturato a coloro che esercitano la pesca con la canna, con la bilancia e con la tirlindana. 11. L'uso di esche naturali ed artificiali puo' essere vietato o limitato, con provvedimento del presidente della giunta provinciale sentita preventivamente la competente commissione consultiva. 12. Nelle acque principali ed in quelle secondarie di categoria "A" e' vietato utilizzare la larva di mosca carnaria o bigattino ed esche similari. 13. E' fatto divieto di abbandonare esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze. 14. La pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue o composti chimici adescanti, o in altre forme, sono vietate durante tutto l'anno.