Art. 12. Periodo di divieto - Limiti alle dimensioni di pesce pescato 1. Nelle acque pubbliche della regione e nelle acque private collegate con quelle pubbliche e' vietata la pesca delle specie sotto elencate aventi lunghezza inferiore a quella indicata e per periodi di tempo a fianco riportati: ===================================================================== Misura Specie Periodo di divieto minima cm. _____________________________________________________________________ Storione (Acipenser sturio).. 60 Trota Fario (di fiume) (Salmo trutta trutta) ....... 20 Dalle ore 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio Trota Iridea (Salmo gairdneri) 20 Dalle ore 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio Trota pescata in lago........ 25 Dalle ore 9,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio Salmerino (Salvelinus fontinalis) ................. 20 Dalle ore 9,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio Temolo (Thymallus thymallus) 20 Dal 1 febbraio al 31 marzo Coregone (Coregonus sp.)..... 30 Dal 15 dicembre al 30 gennaio Luccio (Exos lucius)......... 30 Dal 15 febbraio al 30 marzo Tinca (Tinca tinca).......... 20 Dal 15 maggio al 30 giugno Carpa (Ciprinus carpio)...... 25 Dal 15 maggio al 30 giugno Carpe erbivore............... 25 Anguilla (Anguilla anguilla) 25 Cefali e altre specie di Mugiliti (Mugil spp.) ....... 15 Pesce persico (Perca fluviatilis) ................ 18 Dal 15 aprile al 30 maggio Persico trota (Black bass) (Micropterus salmoides) ..... 20 Spigola (Dicentrarchus labrax) 25 Pesce Re (Odonthestes bonariensis)................. 20 Dal 1 aprile al 15 maggio Barbo (Barbus barbus plebejus) 18 Dal 15 maggio al 30 giugno 2. Le lunghezze minime totali dei pesci si misurano dall'apice del muso all'estremita' della pinna caudale. 3. Gli esemplari degli animali acquatici di dimensioni inferiori a quelle sopraindicate, eventualmente catturati, devono essere rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo, se del caso, al taglio della lenza. 4. Per le specie marine oggetto di pesca catturate in acque interne, valgono le misure stabilite dalle disposizioni in materia di pesca marittima. 5. Durante i periodi di divieto e' altresi' proibito il commercio delle uova salvo quanto disposto dal successivo articolo 13. 6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4, possono essere modificati od integrati le misure minime e i periodi di divieto ogni qualvolta cio' sia necessario alla tutela delle spe- cie acquatiche e dell'ambiente.