Art. 13. Pesca in epoca di divieto 1. La pesca a scopo di fecondazione artificiale e' autorizzata, per la durata non superiore alla stagione riproduttiva delle specie ittiche interessate dietro domanda di regolare permesso, dal Presidente della Giunta regionale e su parere tecnico dello stabilimento ittiogenico cui e' demandato il compito di verifica tecnica delle operazioni. La verifica tecnica delle operazioni puo' essere svolta anche dalle amministrazioni provinciali, nei rispettivi territori. 2. Nella domanda di permesso devono essere indicati: a) l'impianto in cui verranno poste in incubazione le uova fecondate e le relative caratteristiche e potenzialita'; b) la specie ittica oggetto della fecondazione artificiale; c) il corso e lo specchio d'acqua ove si intende esercitare la pesca e gli attrezzi usati per la cattura dei riproduttori; d) i nominativi delle persone addette all'operazione di fecondazione artificiale. 3. Le persone di cui al punto d) del precedente secondo comma devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto presso l'amministrazione provinciale previa prova teorica e pratica di capacita' da espletare alla presenza di una apposita commissione tecnica composta da un rappresentante dell'amministrazione provinciale stessa e da un rappresentante dello stabilimento ittiogenico. 4. Il Presidente della Giunta regionale detta le prescrizioni che devono essere osservate perche' l'esercizio della facolta' concessa non sia rivolto ad altro fine. 5. La mancata osservanza delle disposizioni prescritte comporta sia la decadenza dell'autorizzazione che il procedimento di recupero, amministrativo o contenzioso, di quanto preventivamente realizzato dalla pesca illegittima. 6. Il permesso di cui al presente articolo non e' obbligatorio negli impianti di acquacoltura e di bacini di pesca sportiva il cui collegamento con le acque pubbliche, ai fini della pesca, e' impedito da grigliati o altri manufatti. 7. Le amministrazioni provinciali emaneranno disposizioni per il controllo del pesce immesso al commercio e pescato in epoca di divieto. 8. Nei periodi di divieto di pesca, ad eocezione dei primi tre giorni, gli animali freschi della qualita' e della provenienza sopra indicata non possono formare oggetto di commercio, di trasporto o di smercio nei pubblici esercizi salvo quanto disposto dai commi successivi dei presente articolo. 9. Nei periodi di divieto, per il commercio e il trasporto dei prodotti della pesca derivanti da acque, private non collegate alle pubbliche ai fini del passaggio della fauna ittica, e' necessaria una certificazione indicante la provenienza dei prodotti stessi rilasciata alla ditta esercente le acque private. 10. I divieti di commercio, trasporto e smercio nei pubblici esercizi, non si applicano ai pesci che siano stati oggetto di fecondazione artificiale purche' accompagnati dal certificato di provenienza dell'incubatoio al quale sono state conferite le uova fecondate.