Art. 14. Norme generali per l'esercizio della pesca 1. La pesca sportiva e' vietata nelle ore notturne e precisamente da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima dell'alba. 2. Nei corpi idrici adiacenti al mare e dove, comunque, e' prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca sportiva e' consentita senza limitazioni di orario. 3. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni. 4. La pesca dei salmonidi e' limitata a non piu' di sei esemplari a giornata per pescatore sportivo. 5. La pesca dei lucci e' limitata a non piu' di cinque esemplari a giornata per pescatore sportivo. 6. La pesca dei barbi, dei cavedani, delle carpe e delle tinche e' limitata a non piu' di dieci esemplari per ciascuna specie a giornata per pescatore sportivo. 7. Per le altre specie il quantitativo giornaliero pescato non puo' superare cinque chilogrammi per ciascun pescatore sportivo. 8. Nessuna limitazione di cattura e' posta per i pescatori professionisti, in ordine all'orario e alle quantita'. 9. Nelle acque pubbliche, il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca. 10. Salvo motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse o di tutela di produzioni agricole e dell'acquacoltura, e' sempre consentito l'accesso agli argini per l'esercizio della pesca, seguendo i sentieri e passi esistenti o camminando quando necessario lungo i margini dei terreni coltivati, comunque mai attraversando campi in attualita' di coltura. 11. I pescatori in esercizio di pesca con la canna debbono stare ad una distanza di rispetto di almeno dieci metri l'uno dall'altro. 12. La distanza tra due apparecchi di pesca collocati in un corso o bacino d'acqua non deve essere inferiore al doppio della lunghezza del piu' grande di essi. La stessa distanza si applica in caso di bilance. 13. E' vietato l'esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motori. 14. L'uso del motore e' consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca ad eccezione che per gli agenti di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni. 15. E' vietata la pesca con la dinamite o con altre materie esplodenti e con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione o di stordimento dei pesci. 16. E' vietato altresi' gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse ed a stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. 17. Sono inoltre vietati la raccolta ed il commercio degli animali cosi' storditi ed uccisi. 18. E' vietata, altresi', la detenzione nelle vicinanze di acque pubbliche e delle acque private comunicanti con quelle pubbliche e sulle relative rive, delle sostanze di cui al precedente sedicesimo comma. 19. La pesca con l'ausilio di energia elettrica e' consentita esclusivamente all'interno di impianti di acquacoltura, o per scopi scientifici ai sensi del precedente articolo 8. 20. E' vietato collocare reti o apparecchi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque interne occupando piu' di meta' dello specchio acqueo esistente al momento della pesca. La misura dello specchio acqueo va presa a riva ad angolo retto. 21. I corsi d'acqua di larghezza inferiore a metri due dovranno essere lasciati liberi per un tratto di larghezza non inferiore ad un metro. 22. Tale divieto non si applica ai bacini in cui si pratica l'allevamento del pesce. 23. E' vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi ed i bacini di acqua, o divergendoli, ovvero occupandoli con opere stabili di qualsiasi natura, oppure sommovendo il fondo delle acque, salvo che cio' sia proprio di un tipo di pesca esercitato con attrezzo consentito a norma del precedente articolo 11. L'esercizio della pesca e' altresi', vietato durante la cosiddetta "asciutta" completa o incompleta, anche se essa e' dovuta al prosciugamento di bacini o corso d'acqua legalmente effettuato. 24. E' vietato adoperare o comunque collocare reti od altri attrezzi da pesca, escluse la canna e la lenza a mano, ad una distanza inferiore a quaranta metri, a monte e a valle, da scale di monta per i pesci, da griglie o simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d'acqa, dalle cascate e da qualsiasi altro tipo di manufatto. 25. Durante il periodo di esercizio venatorio gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno centocinquanta metri dagli appostamenti fissi di caccia.