Art. 14.
             Norme generali per l'esercizio della pesca
 
   1.  La pesca sportiva e' vietata nelle ore notturne e precisamente
da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima dell'alba.
   2. Nei corpi  idrici  adiacenti  al  mare  e  dove,  comunque,  e'
prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca sportiva e'
consentita senza limitazioni di orario.
   3.  La  Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano
tali condizioni.
   4.  La pesca dei salmonidi e' limitata a non piu' di sei esemplari
a giornata per pescatore sportivo.
   5. La pesca dei lucci e' limitata a non piu' di cinque esemplari a
giornata per pescatore sportivo.
   6. La pesca dei barbi, dei cavedani, delle carpe e delle tinche e'
limitata a non piu' di dieci esemplari per ciascuna specie a giornata
per pescatore sportivo.
   7. Per le altre specie il  quantitativo  giornaliero  pescato  non
puo' superare cinque chilogrammi per ciascun pescatore sportivo.
   8.  Nessuna  limitazione  di  cattura  e'  posta  per  i pescatori
professionisti, in ordine all'orario e alle quantita'.
   9. Nelle acque pubbliche,  il  posto  di  pesca  spetta  al  primo
occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca.
   10. Salvo motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse o di
tutela   di   produzioni  agricole  e  dell'acquacoltura,  e'  sempre
consentito  l'accesso  agli  argini  per  l'esercizio  della   pesca,
seguendo  i sentieri e passi esistenti o camminando quando necessario
lungo i margini dei terreni  coltivati,  comunque  mai  attraversando
campi in attualita' di coltura.
   11.  I  pescatori in esercizio di pesca con la canna debbono stare
ad una distanza di rispetto di almeno dieci metri l'uno dall'altro.
   12. La distanza tra due apparecchi di pesca collocati in un  corso
o  bacino d'acqua non deve essere inferiore al doppio della lunghezza
del piu' grande di essi. La stessa distanza si  applica  in  caso  di
bilance.
   13.  E'  vietato  l'esercizio  della pesca sportiva effettuato con
natanti trainati da motori.
   14. L'uso del motore e' consentito esclusivamente per recarsi  sul
posto  di  pesca  ad  eccezione  che  per  gli  agenti  di  vigilanza
nell'esercizio delle loro funzioni.
   15. E' vietata la pesca  con  la  dinamite  o  con  altre  materie
esplodenti e con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto ed
indiretto di uccisione o di stordimento dei pesci.
   16.  E' vietato altresi' gettare ed immettere nelle acque sostanze
atte ad intorbidire le acque stesse ed a stordire od uccidere i pesci
e gli altri animali acquatici.
   17. Sono inoltre vietati la raccolta ed il commercio degli animali
cosi' storditi ed uccisi.
   18. E' vietata, altresi', la detenzione nelle vicinanze  di  acque
pubbliche  e  delle  acque private comunicanti con quelle pubbliche e
sulle relative rive, delle sostanze di cui al  precedente  sedicesimo
comma.
   19.  La  pesca  con  l'ausilio  di energia elettrica e' consentita
esclusivamente all'interno di impianti di acquacoltura, o  per  scopi
scientifici ai sensi del precedente articolo 8.
   20.  E'  vietato  collocare  reti  o  apparecchi o mobili di pesca
attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini  di  acque
interne  occupando  piu'  di meta' dello specchio acqueo esistente al
momento della pesca. La misura dello specchio acqueo va presa a  riva
ad angolo retto.
   21.  I  corsi  d'acqua di larghezza inferiore a metri due dovranno
essere lasciati liberi per un tratto di larghezza non inferiore ad un
metro.
   22.  Tale  divieto  non  si  applica  ai  bacini in cui si pratica
l'allevamento del pesce.
   23. E' vietato esercitare la  pesca  prosciugando  i  corsi  ed  i
bacini di acqua, o divergendoli, ovvero occupandoli con opere stabili
di  qualsiasi  natura,  oppure sommovendo il fondo delle acque, salvo
che cio' sia proprio di un tipo  di  pesca  esercitato  con  attrezzo
consentito  a  norma  del  precedente  articolo 11. L'esercizio della
pesca e' altresi', vietato durante la cosiddetta "asciutta"  completa
o  incompleta,  anche se essa e' dovuta al prosciugamento di bacini o
corso d'acqua legalmente effettuato.
   24. E' vietato  adoperare  o  comunque  collocare  reti  od  altri
attrezzi  da  pesca,  escluse  la  canna  e  la  lenza a mano, ad una
distanza inferiore a quaranta metri, a monte e a valle, da  scale  di
monta  per  i  pesci, da griglie o simili, dalle macchine idrauliche,
dagli sbocchi dei corsi d'acqa, dalle cascate e  da  qualsiasi  altro
tipo di manufatto.
   25.  Durante  il  periodo  di  esercizio venatorio gli attrezzi da
pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di  sicurezza  di
almeno centocinquanta metri dagli appostamenti fissi di caccia.