Art. 8. Classificazione della pesca 1. La pesca nelle acque pubbliche interne e nelle acque private comunicanti con quelle pubbliche si divide nelle seguenti classi: pesca professionale o di mestiere e pesca sportiva o dilettantistica. 2. La pesca professionale e' quella che viene esercitata quale attivita' di lavoro esclusiva o prevalente a scopo di lucro da pescatori di mestiere in forma singola e associata. 3. La pesca sportiva o dilettantistica e' quella che viene esercitata da dilettanti nel tempo libero, per diletto, senza scambio dei prodotti catturati e senza lucro. 4. Per esercitare la pesca professionale o sportiva e' fatto obbligo di munirsi della relativa licenza di pesca secondo quanto stabilito al successivo articolo 9 ed essere in regola con il versamento delle tasse sulle concessioni regionali in conformita' con le vigenti norme in materia. 5. I cittadini stranieri ed italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca nelle acque interne della regione previo il solo versamento dell'importo relativo alle tasse di concessione regionale e alle soprattasse previste dalle norme regionali. Durante l'esercizio della pesca gli interessati devono essere muniti dell'attestazione del citato versamento nonche' del passaporto o altro documento valido per l'accertamento della residenza all'estero. Il versamento suindicato consente l'esercizio della pesca per tre mesi. 6. Coloro i quali intendono esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca e sperimentazione nelle acque interne della regione, devono ottenere apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessorato agricoltura foreste caccia e pesca, previo parere tecnico dello stabilimento ittiogenico. L'autorizzazione regionale e' rilasciata a persona nominativamente indicata e deve precisare la motivazione, la durata, le acque e le specie per le quali viene concessa nonche' le modalita' di pesca. Tale autorizzazione esonera dall'obbligo della licenza di pesca, ed e' esente dal pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. 7. Il personale del laboratorio centrale di idrobiologia, dello stabilimento ittiogenico di Roma, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali addetto ai servizi di pesca, nell'esercizio delle sue funzioni, e' esonerato dall'obbligo di cui ai commi precedenti, purche' munito di documento di riconoscimento dell'amministrazione di appartenenza. 8. Il personale degli enti di cui al precedente settimo comma non e' tenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, a munirsi della licenza di pesca, non e' quindi dovuto, in tal caso, il pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. 9. Gli addetti agli impianti di acquacoltura e ai laghetti artificiali di pesca sportiva, le cui acque sono pubbliche o comunicanti con quelle pubbliche, durante l'esercizio delle loro attivita' nell'ambito degli impianti e dei laghetti stessi non sono tenuti a munirsi di licenza di pesca e sono esenti dal pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. I titolari degli impianti di acquacoltura e dei laghetti sportivi debbono comunicare i nominativi degli addetti, con apposito elenco all'amministrazione provinciale competente per territorio e all'ufficio pesca della Regione Lazio che restituiranno una copia dell'elenco stesso, debitamente vistato. Tali elenchi dovranno essere esibiti in caso di controllo.