Art. 9. Licenza di pesca 1. Possono richiedere la licenza di pesca di tipo "A" o di tipo "B" coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta'. 2. La licenza di pesca puo' essere richiesta dai minori di anni 18 che abbiario compiuto il quattordicesimo anno di eta' con l'assenso di chi esercita la potesta' dei genitori o la tutela. In tal caso la licenza di tipo "A" e' concessa con la qualifica di apprendista pescatore ed il titolare puo' esercitare l'attivita' solo in collaborazione e sotto la responsabilita' di un pescatore professionista. L'apprendistato dura fino al compimento del diciottesimo anno di eta. 3. Al rilascio della licenza di pesca provvede l'amministrazione provinciale del luogo di residenza del richiedente. La domanda di rilascio della licenza di pesca, indirizzata al presidente della giunta provinciale, deve contenere l'indicazione del nome e cognome, del luogo e data di nascita e della residenza dell'interessato, nonche' dei tipo di licenza richiesta. Nella domanda l'interessato deve dichiarare espressamente di non aver riportato condanne per reati in materia di pesca e di non essere stato colpito per piu' di due volte da sanzioni amministrative per violazioni in materia di pesca. 4. La residenza puo' essere anche comprovata, a norma dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, mediante esibizioni all'ufficio competente di documenti anche di identita' personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti della pubblica amministrazione e contenenti l'attestazione del dato suindicato. 5. Nella domanda di rilascio della licenza di pesca di tipo "A" il richiedente deve inoltre dichiarare che intende esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attivita' lavorativa. 6. Alla domanda devono essere allegati: a) due fotografie uguali e recenti, di cui una autenticata dal sindaco o dal notaio o da altro pubblico ufficiale; b) certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva prevista all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; c) attestazione del versamento relativo alla tassa e soprattassa di concessione regionale; d) attestazione del versamento dell'importo corrispondente al costo del libretto; e) marca da bollo da applicare sulla licenza; f) assenso dell'esercente la potesta' dei genitori o la tutela per i minori di anni 18; g) per le licenze di tipo "A", copia della domanda di iscrizione nell'elenco di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. 7. La licenza di pesca ha la validita' su tutto il territorio nazionale per sei anni, subordinatamente al pagamento delle tasse e soprattasse previste dalle vigenti norme in materia di tassa sulle concessioni regionali. 8. La licenza di tipo "A", qualora il richiedente non dimostri di essere gia' iscritto negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, viene rilasciata con il termine di validita' di sei mesi. L'interessato, entro il termine, deve dare prova dell'avvenuta iscrizione nei suindicati elenchi, ai fini della conferma della validita' della licenza per sei anni dal momento del rilascio. 9. Le tasse e le soprattasse previste dalle norme vigenti in materia di coricessioni regionali vanno corrisposte annualmente. 10. La tassa annuale non e' dovuta qualora non si eserciti la pesca nel corso di un intero anno di validita' della licenza. 11. Il pescatore e' tenuto ad esibire, unitamente alla licenza, le ricevute in conto corrente postale di versamento della prescritta tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. 12. In caso di cambiamento di residenza l'interessato deve darne comunicazione all'amministrazione provinciale, territorialmente competente per la nuova residenza, presentando il certificato di residenza, unitamente ad una fotografia. La variazione di residenza deve essere apportata a cura dell'amministrazione provinciale sulla licenza di pesca e comunicata all'amministrazione che ha rilasciato la licenza stessa. 13. L'amministrazione provinciale di nuova residenza provvedera' a riportare gli estremi del pescatore nel registro di cui al successivo articolo 10 ed a registrare sul medesimo le eventuali sanzioni subite. 14. Il presidente della giunta provinciale dispone, con atto motivato, sentita la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne, la reiezione delle domande di rilascio della licenza di pesca, per la durata di un anno, nei confronti di pescatori che abbiano riportato sanzioni amministrative per tre volte, in violazione alle norme in materia di pesca.