Art. 5.
                  Determinazione delle agevolazioni
 
   1.  Al  fine  di  garantire  la partecipazione degli emigrati alle
consultazioni elettorali di interesse  regionale  ed  amministrativo,
all'articolo  91  della  legge  regionale 30 maggio 1989, n. 18, sono
aggiunti i seguenti commi:
   "Analoghe  agevolazioni  competono  per  la  partecipazione   alle
consultazioni  per  il  rinnovo  dei  consigli comunali e provinciali
nell'ambito della cui circoscrizione risiede il richiedente emigrato.
   La legge finanziaria dell'anno in cui si  verificano  le  elezioni
potra'   rideterminare  l'ammontare  delle  agevolazioni  di  cui  ai
precedenti commi.".