Art. 5. Determinazione delle agevolazioni 1. Al fine di garantire la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali di interesse regionale ed amministrativo, all'articolo 91 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi: "Analoghe agevolazioni competono per la partecipazione alle consultazioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali nell'ambito della cui circoscrizione risiede il richiedente emigrato. La legge finanziaria dell'anno in cui si verificano le elezioni potra' rideterminare l'ammontare delle agevolazioni di cui ai precedenti commi.".