Art. 10.
Procedimento di autorizzazione
1. La concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli 8 e
9, subordinata al rilascio di una preventiva autorizzazione, volta a
verificare se la prestazione sanitaria ha i requisiti previsti
dall'articolo 7 della presente legge.
2. A tal fine il richiedente deve presentare all'Unita' sanitaria
locale di residenza una domanda che specifichi il presidio prescelto
per l'erogazione della prestazione sanitaria, cui sia allegata la
seguente documentazione:
a) proposta sanitaria attestante la necessita' delle
prestazioni, predisposta da un medico specialista;
b) copia del certificato di iscrizione al Servizio sanitario
nazionale;
c) certificato di residenza, o altro certificato comprovante
l'appartenenza ad una delle categorie equiparate ai sensi del
precedente articolo 4.
3. Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di
presentazione della domanda, l'unita' sanitaria locale, accertata
attraverso i servizi di assistenza ospedaliera, o - in assenza di
questi - i servizi di medicina di base, la sussistenza delle
condizioni di cui al precedente articolo 7, emana il provvedimento di
autorizzazione o di diniego.
4. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato.
5. Quanto disposto dai commi precedenti si applica altresi' per
ottenere il contributo per le spese di viaggio o di trasporto
connesse con prestazioni sanitarie erogate in forma diretta al di
fuori del territorio regionale.