Art. 10.
                   Procedimento di autorizzazione
 
   1. La concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli  8  e
9,  subordinata al rilascio di una preventiva autorizzazione, volta a
verificare se  la  prestazione  sanitaria  ha  i  requisiti  previsti
dall'articolo 7 della presente legge.
   2.  A tal fine il richiedente deve presentare all'Unita' sanitaria
locale di residenza una domanda che specifichi il presidio  prescelto
per  l'erogazione  della  prestazione  sanitaria, cui sia allegata la
seguente documentazione:
     a)   proposta   sanitaria   attestante   la   necessita'   delle
prestazioni, predisposta da un medico specialista;
     b) copia del certificato di  iscrizione  al  Servizio  sanitario
nazionale;
     c)  certificato  di  residenza,  o altro certificato comprovante
l'appartenenza  ad  una  delle  categorie  equiparate  ai  sensi  del
precedente articolo 4.
   3.  Entro  il  termine  perentorio  di  10  giorni  dalla  data di
presentazione della domanda,  l'unita'  sanitaria  locale,  accertata
attraverso  i  servizi  di  assistenza ospedaliera, o - in assenza di
questi -  i  servizi  di  medicina  di  base,  la  sussistenza  delle
condizioni di cui al precedente articolo 7, emana il provvedimento di
autorizzazione o di diniego.
   4. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato.
   5.  Quanto  disposto  dai commi precedenti si applica altresi' per
ottenere il contributo  per  le  spese  di  viaggio  o  di  trasporto
connesse  con  prestazioni  sanitarie  erogate in forma diretta al di
fuori del territorio regionale.