Art. 11.
A n t i c i p a z i o n i
1. L'unita' sanitaria locale e la Regione concedono, ciascuna per
i contributi di propria competenza, anticipazioni sui rimborsi delle
spese sanitarie e sul contributo per le spese di viaggio, ciascuna
nella misura massima del 70 per cento della spesa rimborsabile.
2. La richiesta dell'anticipazione deve essere fatta all'atto
della domanda di autorizzazione allegando il preventivo di spesa
rilasciato dal presidio sanitario prescelto e il preventivo delle
spese di viaggio.