Art. 11.
                      A n t i c i p a z i o n i
 
   1. L'unita' sanitaria locale e la Regione concedono, ciascuna  per
i  contributi di propria competenza, anticipazioni sui rimborsi delle
spese sanitarie e sul contributo per le spese  di  viaggio,  ciascuna
nella misura massima del 70 per cento della spesa rimborsabile.
   2.  La  richiesta  dell'anticipazione  deve  essere fatta all'atto
della domanda di autorizzazione  allegando  il  preventivo  di  spesa
rilasciato  dal  presidio  sanitario  prescelto e il preventivo delle
spese di viaggio.