Art. 13.
Deroghe in casi di necessita' ed urgenza
1. In caso di comprovata gravita' ed urgenza i benefici previsti
del presente titolo possono essere concessi anche in assenza
dell'autorizzazione di cui al presente articolo 10.
2. La domanda per il rimborso delle spese sanitarie e delle spese
di viaggio, redatta secondo le modalita' indicate dal precedente
articolo 12, deve essere inviata all'Unita' sanitaria locale
competente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di
pagamento.
3. L'Unita' sanitaria locale accerta le sussistenza delle
condizioni di gravita' e di urgenza e degli altri requisiti di legge.
4. L'Unita' sanitaria locale provvede all'erogazione delle somme
nei successivi 60 giorni.