Art. 13.
              Deroghe in casi di necessita' ed urgenza
 
   1.  In  caso di comprovata gravita' ed urgenza i benefici previsti
del  presente  titolo  possono  essere  concessi  anche  in   assenza
dell'autorizzazione di cui al presente articolo 10.
   2.  La domanda per il rimborso delle spese sanitarie e delle spese
di viaggio, redatta secondo  le  modalita'  indicate  dal  precedente
articolo   12,   deve  essere  inviata  all'Unita'  sanitaria  locale
competente entro il termine perentorio di 90  giorni  dalla  data  di
pagamento.
   3.   L'Unita'   sanitaria  locale  accerta  le  sussistenza  delle
condizioni di gravita' e di urgenza e degli altri requisiti di legge.
   4. L'Unita' sanitaria locale provvede all'erogazione  delle  somme
nei successivi 60 giorni.